Art. 6.
                         Assistenza tecnica
    1. Per assicurare adeguate condizioni culturali e tecniche per la
progettazione ed attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma
1,  lettere a), b) e c), l'amministrazione regionale e' autorizzata a
concedere  sovvenzioni,  nella  misura massima dell'ottanta per cento
della  spesa  ritenuta ammissibile, a soggetti pubblici e privati per
lo  svolgimento,  nel  quadro dell'attuazione della "Carta 1987 della
conservazione  e  del  restauro",  di iniziative di studio, ricerca e
indagine  archeologica. L'aggiornamento professionale e di formazione
di maestranze specializzate nelle tecnologie costruttive originali e'
programmato  e  realizzato dalla direzione regionale della formazione
professionale - servizio della programmazione e dell'attuazione degli
interventi   formativi,  che  interviene,  per  quanto  attiene  alle
specifiche  materie di restauro e recupero artistico, di concerto con
la  scuola  di  restauro  attiva  presso  il  centro regionale per la
catalogazione  e  il  restauro  dei beni culturali del Friuli-Venezia
Giulia, con sede a Villa Manin di Passariano.
    2.  La  giunta  regionale,  su  proposta dell'assessore regionale
all'istruzione  e  alla cultura, determina i criteri per l'erogazione
delle sovvenzioni e assicura priorita' alle iniziative che riguardano
lo  studio  e  l'applicazione  delle tecnologie costruttive originali
relative  al restauro e al riuso di beni architettonici fortificati e
di interesse regionale.