Art. 6. Assistenza tecnica 1. Per assicurare adeguate condizioni culturali e tecniche per la progettazione ed attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere sovvenzioni, nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento, nel quadro dell'attuazione della "Carta 1987 della conservazione e del restauro", di iniziative di studio, ricerca e indagine archeologica. L'aggiornamento professionale e di formazione di maestranze specializzate nelle tecnologie costruttive originali e' programmato e realizzato dalla direzione regionale della formazione professionale - servizio della programmazione e dell'attuazione degli interventi formativi, che interviene, per quanto attiene alle specifiche materie di restauro e recupero artistico, di concerto con la scuola di restauro attiva presso il centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia, con sede a Villa Manin di Passariano. 2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione e alla cultura, determina i criteri per l'erogazione delle sovvenzioni e assicura priorita' alle iniziative che riguardano lo studio e l'applicazione delle tecnologie costruttive originali relative al restauro e al riuso di beni architettonici fortificati e di interesse regionale.