Art. 7. Modalita' e termini di presentazione delle domande e del rendiconto 1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 4, e delle sovvenzioni di cui agli articoli 5 e 6, devono essere presentate alla direzione regionale dell'istruzione e della cultura - servizio dei beni culturali, entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui al comma 1, devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 3. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione e alla cultura, sono determinati la documentazione da presentare a corredo delle singole domande, nonche' le modalita' e i termini di rendicontazione dei contributi concessi.