Art. 7.
 Modalita' e termini di presentazione delle domande e del rendiconto
    1.  Le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 4, e
delle  sovvenzioni  di  cui  agli  articoli  5  e  6,  devono  essere
presentate alla direzione regionale dell'istruzione e della cultura -
servizio dei beni culturali, entro il 31 gennaio di ogni anno.
    2. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande
di  cui  al  comma  1,  devono essere presentate entro novanta giorni
dalla  data  di  pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
del decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 3.
    3.  Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  con  decreto del presidente della giunta regionale,
previa  deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore
regionale   all'istruzione   e  alla  cultura,  sono  determinati  la
documentazione da presentare a corredo delle singole domande, nonche'
le modalita' e i termini di rendicontazione dei contributi concessi.