Art. 8.
    Iniziative dell'azienda regionale per la promozione turistica
    1.  Per  l'attuazione  delle finalita' della presente legge ed in
particolare  degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d),
l'azienda  regionale  per  la  promozione  turistica, nell'ambito dei
programmi  annuali  di  attivita'  e  in  raccordo con i proprietari,
possessori  o  detentori anche associati, elabora ed attua specifiche
azioni  coordinate  di promozione dei beni architettonici fortificati
quale risorsa turistico-culturale.
    2.  Le  azioni  di  cui al comma 1, trovano copertura finanziaria
nell'ambito  delle  risorse  attribuite  in via ordinaria all'azienda
stessa.