Art. 8. Iniziative dell'azienda regionale per la promozione turistica 1. Per l'attuazione delle finalita' della presente legge ed in particolare degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), l'azienda regionale per la promozione turistica, nell'ambito dei programmi annuali di attivita' e in raccordo con i proprietari, possessori o detentori anche associati, elabora ed attua specifiche azioni coordinate di promozione dei beni architettonici fortificati quale risorsa turistico-culturale. 2. Le azioni di cui al comma 1, trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse attribuite in via ordinaria all'azienda stessa.