Art. 9. Istituzione della casa comune della mitteleuropa 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere spese per l'acquisizione, in associazione con alti enti pubblici e privati, del compendio del Castello di Duino, come previsto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, anche nelle more della definizione delle norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia per il trasferimento delle competenze in materia di beni culturali. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, nonche' di quelli destinati all'utilizzo del Castello di Duino, secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 3/1998, l'amministrazione regionale e' autorizzata altresi' a concedere contributi ai soggetti che risultassero comproprietari del castello. 3. Per la definizione degli interventi di cui al comma 2, ed ai fini dell'utilizzo dei fondi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 3/1998, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione e alla cultura, approva un progetto organico, anche avvalendosi delle necessarie consulenze. Con il medesimo progetto sono indicate le risorse finanziarie necessarie alla copertura della spesa complessiva, che fanno carico agli stanziamenti previsti dalla presente legge, ai fondi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 3/1998, nonche' agli eventuali contributi e finanziamenti previsti dalle leggi dello Stato e dai programmi dell'Unione europea. Con la legge di assestamento del bilancio regionale per l'anno in corso si provvede, compatibilmente con le risorse disponibili, allo stanziamento necessario per l'attivazione degli interventi di cui al presente articolo. 4. Le previsioni del presente articolo ricadono nelle finalita' concernenti l'istituzione della "casa comune della mitteleuropa".