Art. 9.
          Istituzione della casa comune della mitteleuropa
    1.  L'amministrazione  regionale e' autorizzata a sostenere spese
per l'acquisizione, in associazione con alti enti pubblici e privati,
del  compendio  del  Castello  di  Duino, come previsto dall'art. 15,
comma  1,  della  legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, anche nelle
more  della  definizione  delle  norme  di  attuazione  dello statuto
speciale  di  autonomia  per  il  trasferimento  delle  competenze in
materia di beni culturali.
    2.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  di cui all'art. 2,
nonche'  di  quelli  destinati  all'utilizzo  del  Castello di Duino,
secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 3/1998,
l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  altresi'  a  concedere
contributi ai soggetti che risultassero comproprietari del castello.
    3.  Per  la definizione degli interventi di cui al comma 2, ed ai
fini dell'utilizzo dei fondi di cui all'art. 15 della legge regionale
n.  3/1998, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale
all'istruzione  e  alla  cultura, approva un progetto organico, anche
avvalendosi  delle  necessarie  consulenze.  Con il medesimo progetto
sono  indicate le risorse finanziarie necessarie alla copertura della
spesa  complessiva, che fanno carico agli stanziamenti previsti dalla
presente  legge, ai fondi di cui all'art. 15 della legge regionale n.
3/1998,  nonche'  agli  eventuali contributi e finanziamenti previsti
dalle  leggi  dello Stato e dai programmi dell'Unione europea. Con la
legge  di  assestamento del bilancio regionale per l'anno in corso si
provvede,   compatibilmente   con   le   risorse   disponibili,  allo
stanziamento  necessario per l'attivazione degli interventi di cui al
presente articolo.
    4.  Le  previsioni del presente articolo ricadono nelle finalita'
concernenti l'istituzione della "casa comune della mitteleuropa".