Art. 10.
       Modifica dell'art. 10 della legge regionale n. 47/1996
    1.  Prima  del  comma  1  dell'art.  10  della legge regionale n.
47/1996, e' inserito il seguente:
      "01.  Le  riduzioni  di  prezzo  praticate  sono  rimborsate ai
gestori  degli impianti presso i quali sono installati i POS da parte
delle  compagnie  petrolifere dalle quali proviene il rifornimento di
carburante.".
    2.  Al  comma  1  dell'art.  10 della legge regionale 47/1996, le
parole  "ai  soggetti  di  cui  all'art.  2.  comma  4,  del  decreto
legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504,  le  somme  da  questi" sono
sostituite  con  le  parole  "alle  compagnie petrolifere le somme da
queste".
    3.  II  comma  2  dell'art.  10 della legge regionale n. 47/1996,
modificato  con  regolamento  approvato con il decreto del presidente
della  giunta  regionale 27 novembre 1997, n. 0403/Pres., adottato ai
sensi  dell'art.  1  della  legge  regionale 4 luglio 1997, n. 23, e'
sostituito dal seguente:
      "2.  Per  l'ottenimento  dei  rimborsi  di  cui  al comma 1, le
compagnie   petrolifere   inoltrano   all'amministrazione   regionale
apposita  richiesta  relativa  alle riduzioni di prezzo praticate sui
consumi per i quali sussiste l'attestazione di regolarita' rilasciata
dalle  camere  di commercio, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 2-bis, e
per i quali risulta loro regolarmente presentata da parte dei gestori
degli  impianti  la  documentazione di cui all'allegato B), punto 4).
Detta  documentazione  puo'  essere  sostituita, in casi eccezionali,
dagli  scontrini emessi dal POS all'atto di ogni rifornimento, di cui
all'allegato B), punto 3).".
    4,  II  comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 47/1996, e'
sostituito dal seguente:
      "3.   I  rimborsi  sono  effettuati  di  norma  entro  il  mese
successivo  a  quello  in  cui  sono  state  presentate le istanze di
rimborso.".
    5. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 47/1996, e'
inserito il seguente:
      "3-bis.  Almeno  due volte all'anno il servizio per la gestione
delle   benzine  a  prezzo  ridotto,  nell'ambito  dell'attivita'  di
vigilanza  prevista  al  comma  5  dell'art.  13,  effettua opportune
verifiche  a  campione  presso  ogni  compagnia  petrolifera, atte ad
accertare  che  a  fronte  delle  richieste  di  rimborso  presentate
sussista  la  documentazione di cui all'allegato B), punto 4), munita
della  dichiarazione  dei gestori degli impianti prevista dal comma 2
dell'art.  11.  Detta  documentazione  deve  essere  conservata dalle
compagnie  petrolifere  per  un  periodo  non inferiore ad anni due a
decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.".