Art. 10. Modifica dell'art. 10 della legge regionale n. 47/1996 1. Prima del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 47/1996, e' inserito il seguente: "01. Le riduzioni di prezzo praticate sono rimborsate ai gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS da parte delle compagnie petrolifere dalle quali proviene il rifornimento di carburante.". 2. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 47/1996, le parole "ai soggetti di cui all'art. 2. comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le somme da questi" sono sostituite con le parole "alle compagnie petrolifere le somme da queste". 3. II comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 47/1996, modificato con regolamento approvato con il decreto del presidente della giunta regionale 27 novembre 1997, n. 0403/Pres., adottato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, e' sostituito dal seguente: "2. Per l'ottenimento dei rimborsi di cui al comma 1, le compagnie petrolifere inoltrano all'amministrazione regionale apposita richiesta relativa alle riduzioni di prezzo praticate sui consumi per i quali sussiste l'attestazione di regolarita' rilasciata dalle camere di commercio, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 2-bis, e per i quali risulta loro regolarmente presentata da parte dei gestori degli impianti la documentazione di cui all'allegato B), punto 4). Detta documentazione puo' essere sostituita, in casi eccezionali, dagli scontrini emessi dal POS all'atto di ogni rifornimento, di cui all'allegato B), punto 3).". 4, II comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 47/1996, e' sostituito dal seguente: "3. I rimborsi sono effettuati di norma entro il mese successivo a quello in cui sono state presentate le istanze di rimborso.". 5. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 47/1996, e' inserito il seguente: "3-bis. Almeno due volte all'anno il servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, nell'ambito dell'attivita' di vigilanza prevista al comma 5 dell'art. 13, effettua opportune verifiche a campione presso ogni compagnia petrolifera, atte ad accertare che a fronte delle richieste di rimborso presentate sussista la documentazione di cui all'allegato B), punto 4), munita della dichiarazione dei gestori degli impianti prevista dal comma 2 dell'art. 11. Detta documentazione deve essere conservata dalle compagnie petrolifere per un periodo non inferiore ad anni due a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.".