Art. 11. Modifica dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1996 1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1996, le parole "I soggetti di cui all'art. 2. comma 4, del decreto legislativo n. 504/1995, sono tenuti" sono sostituite dalle parole "Le compagnie petrolifere sono tenute", 2. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1996, le parole "di cui all'allegato A), punto 6)" sono sostituite con le parole "di cui all'allegato B), punto 4)" e la parola "veicoli" e' sostituita dalla parola "mezzi". 3. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1996, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Al fine di consentire il monitoraggio sui consumi di benzine effettuati nel territorio regionale, le compagnie petrolifere comunicano mensilmente all'amministrazione regionale i volumi di benzine consegnati ad ogni punto vendita; con le stesse cadenze temporali l'amministrazione regionale comunica alle predette compagnie petrolifere le quantita' di benzine vendute dagli stessi punti vendita.".