Art. 11.
       Modifica dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1996
    1.  Al  comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1996, le
parole   "I  soggetti  di  cui  all'art.  2.  comma  4,  del  decreto
legislativo  n.  504/1995,  sono tenuti" sono sostituite dalle parole
"Le compagnie petrolifere sono tenute",
    2.  Al  comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1996, le
parole  "di  cui  all'allegato  A),  punto 6)" sono sostituite con le
parole  "di  cui  all'allegato B), punto 4)" e la parola "veicoli" e'
sostituita dalla parola "mezzi".
    3. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1996,
e' aggiunto il seguente:
      "2-bis.  Al  fine  di consentire il monitoraggio sui consumi di
benzine effettuati nel territorio regionale, le compagnie petrolifere
comunicano  mensilmente  all'amministrazione  regionale  i  volumi di
benzine  consegnati  ad  ogni  punto  vendita;  con le stesse cadenze
temporali   l'amministrazione   regionale   comunica   alle  predette
compagnie  petrolifere  le  quantita' di benzine vendute dagli stessi
punti vendita.".