Art. 12.
     Rapporti finanziari e contabili con le camere di commercio
    1.  Dopo  l'art. 12 della legge regionale n. 47/1996, e' inserito
il seguente:
    "Art.  12-bis  (Rapporti  finanziari e contabili con le camere di
commercio).   -  1.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a
rimborsare  annualmente  alle  camere di commercio le spese sostenute
per  l'esercizio  delle  funzioni delegate di cui all'art. 8, entro i
limiti  e  con  le  modalita'  indicate nel presente articolo, per la
parte  eccedente  le  entrate  loro derivanti dall'applicazione della
presente legge.
    2.  Annualmente  la  giunta regionale, con propria deliberazione,
determina   le   somme   ritenute   ammissibili  per  lo  svolgimento
dell'attivita'  delegata,  sulla  base  del  numero  dei  beneficiari
gestiti da ciascuna camera di commercio nell'anno precedente.
    3. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni
anno   le  camere  di  commercio  presentano  alla  Regione  apposito
rendiconto    approvato    dall'organo    collegiale   competente   e
controfirmato  dal  collegio sindacale, relativo alle spese impegnate
ed  alle  entrate  accertate  nell'  anno precedente, derivanti dall'
applicazione  della  presente legge, con separata evidenza del numero
dei  beneficiari  gestiti e delle somme introitate al sensi dell'art.
15,  sia  in linea capitale che interessi, a titolo di recupero delle
riduzioni di prezzo indebitamente percepite dal beneficiari.
    4.  Le  somme  introitate a titolo di recupero delle riduzioni di
prezzo   indebitamente  percepite  ai  sensi  dell'art.  15,  vengono
riversate  alla Regione entro sessanta giorni dalla presentazione del
rendiconto  di  cui  al  comma  3, ovvero poste a compensazione delle
somme da rimborsare ai sensi del comma 1.".