Art. 12. Rapporti finanziari e contabili con le camere di commercio 1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 47/1996, e' inserito il seguente: "Art. 12-bis (Rapporti finanziari e contabili con le camere di commercio). - 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a rimborsare annualmente alle camere di commercio le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 8, entro i limiti e con le modalita' indicate nel presente articolo, per la parte eccedente le entrate loro derivanti dall'applicazione della presente legge. 2. Annualmente la giunta regionale, con propria deliberazione, determina le somme ritenute ammissibili per lo svolgimento dell'attivita' delegata, sulla base del numero dei beneficiari gestiti da ciascuna camera di commercio nell'anno precedente. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno le camere di commercio presentano alla Regione apposito rendiconto approvato dall'organo collegiale competente e controfirmato dal collegio sindacale, relativo alle spese impegnate ed alle entrate accertate nell' anno precedente, derivanti dall' applicazione della presente legge, con separata evidenza del numero dei beneficiari gestiti e delle somme introitate al sensi dell'art. 15, sia in linea capitale che interessi, a titolo di recupero delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite dal beneficiari. 4. Le somme introitate a titolo di recupero delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite ai sensi dell'art. 15, vengono riversate alla Regione entro sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al comma 3, ovvero poste a compensazione delle somme da rimborsare ai sensi del comma 1.".