Art. 13.
       Modifica dell'art. 13 della legge regionale n. 47/1996
    1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 47/1996, sono
abrogate  le  parole "dalle amministrazioni comunali," e le parole ",
secondo quanto previsto dal presente capo".
    2.  All'art.  13,  comma  3, della legge regionale n. 47/1996, le
parole  "di  cui  all'art.  15" sono sostituite dalle parole "di loro
competenza".
    3.  All'art.  13, comma 4, della legge regionale n. 47/1996, dopo
le  parole "dell'amministrazione finanziaria" sono aggiunte le parole
"delle  amministrazioni  comunali  e  dell'autorita'  marittima" e le
parole "alle amministrazioni comunali e, rispettivamente, alle camere
di commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle
sanzioni  di  cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle parole
"alle   camere   di   commercio,  qualora  siano  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni di loro competenza.".
    4.  All'art.  13,  comma  5, della legge regionale n. 47/1996, le
parole  "di cui all'art. 16" sono sostituite dalle parole "di propria
competenza".