Art. 13. Modifica dell'art. 13 della legge regionale n. 47/1996 1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 47/1996, sono abrogate le parole "dalle amministrazioni comunali," e le parole ", secondo quanto previsto dal presente capo". 2. All'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 47/1996, le parole "di cui all'art. 15" sono sostituite dalle parole "di loro competenza". 3. All'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 47/1996, dopo le parole "dell'amministrazione finanziaria" sono aggiunte le parole "delle amministrazioni comunali e dell'autorita' marittima" e le parole "alle amministrazioni comunali e, rispettivamente, alle camere di commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle parole "alle camere di commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di loro competenza.". 4. All'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 47/1996, le parole "di cui all'art. 16" sono sostituite dalle parole "di propria competenza".