Art. 14. Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 47/1996 1. L'art. 15 della legge regionale n. 47/1996, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Sanzioni amministrative a carico dei privati e restituzione delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite). - 1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 15.000 a L. 45.000 il beneficiario che non segnali il venir meno dell'intestazione o titolarita' del diritto di usufrutto del mezzo, lo smarrimento, il furto o la distruzione dell'identificativo, del contrassegno nautico o del mezzo entro i termini indicati dal comma 8 dell'art. 4. 2. E' soggetto alla restituzione delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento del consumo illecito e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da due a quattro volte la riduzione di prezzo beneficiata, colui che: a) effettui rifornimento beneficiando di una riduzione di prezzo superiore a quella spettante in attuazione della presente legge; b) utilizzi l'identificativo non essendo piu' intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto del mezzo. 3. E' soggetto alla restituzione delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento del consumo illecito e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da quattro a sei volte la riduzione di prezzo beneficiata colui che: a) utilizzi l'identificativo per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale e' stato rilasciato; b) utilizzi senza titolo l'identificativo altrui. 4. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 100.000 a L. 300.000: a) colui che, anche a seguito del venir meno del titolo di proprieta', comproprieta' o usufrutto del mezzo, ceda ad altri il proprio identificativo; b) il legale rappresentante dell'organizzazione che non segnali alla camera di commercio la variazione dei presupposti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione o dei nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo per il quale e' stato rilasciato l'identificativo entro quindici giorni dalla variazione. 5. La camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione provvede all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 4 e, ove previsto, al contestuale recupero delle somme relative alle riduzioni di prezzo indebitamente usufruite.".