Art. 14.
     Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 47/1996
    1.  L'art. 15 della legge regionale n. 47/1996, e' sostituito dal
seguente:
    "Art.   15  (Sanzioni  amministrative  a  carico  dei  privati  e
restituzione delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite). - 1.
E'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro da L. 15.000 a L. 45.000 il beneficiario che non segnali il
venir  meno  dell'intestazione o titolarita' del diritto di usufrutto
del    mezzo,   lo   smarrimento,   il   furto   o   la   distruzione
dell'identificativo,  del  contrassegno  nautico  o del mezzo entro i
termini indicati dal comma 8 dell'art. 4.
    2.  E'  soggetto  alla  restituzione  delle  riduzioni  di prezzo
indebitamente  percepite, maggiorate  degli  interessi  calcolati  al
tasso  legale vigente al momento del consumo illecito e alla sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma di denaro da due a quattro
volte la riduzione di prezzo beneficiata, colui che:
      a) effettui  rifornimento  beneficiando  di  una  riduzione  di
prezzo  superiore  a  quella  spettante  in attuazione della presente
legge;
      b) utilizzi  l'identificativo  non  essendo  piu' intestatario,
cointestatario o titolare di diritto di usufrutto del mezzo.
    3.  E'  soggetto  alla  restituzione  delle  riduzioni  di prezzo
indebitamente  percepite, maggiorate  degli  interessi  calcolati  al
tasso  legale vigente al momento del consumo illecito e alla sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma di denaro da quattro a sei
volte la riduzione di prezzo beneficiata colui che:
      a) utilizzi  l'identificativo  per  rifornire  un mezzo diverso
rispetto a quello per il quale e' stato rilasciato;
      b) utilizzi senza titolo l'identificativo altrui.
    4.  E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro da L. 100.000 a L. 300.000:
      a) colui  che,  anche  a  seguito  del venir meno del titolo di
proprieta',  comproprieta'  o  usufrutto  del mezzo, ceda ad altri il
proprio identificativo;
      b) il legale rappresentante dell'organizzazione che non segnali
alla  camera  di  commercio  la  variazione dei presupposti che hanno
consentito  il  rilascio  dell'autorizzazione  o  dei  nominativi dei
soggetti  autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo per
il  quale  e' stato rilasciato l'identificativo entro quindici giorni
dalla variazione.
    5.  La  camera  di  commercio  che ha rilasciato l'autorizzazione
provvede  all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 4 e,
ove  previsto,  al  contestuale  recupero  delle  somme relative alle
riduzioni di prezzo indebitamente usufruite.".