Art. 17.
           Informazioni sulle sanzioni e recuperi di somme
    1.  Dopo  l'art.  16-bis  della  legge regionale n. 47/1996, come
inserito  dal  comma 5 dell'art. 34 della legge regionale n. 13/1998,
e' inserito il seguente:
    "Art. 16-ter (Informazioni sulle sanzioni). - 1. Per le finalita'
di  cui  all'art.  8,  le  camere  di  commercio  aggiornano,  con le
modalita'  stabilite  nella  convenzione  in detto articolo prevista,
l'archivio  informatico  relativo  alle  sanzioni  e trasmettono alla
Regione     copia     del    verbali    di    contestazione,    delle
ordinanze-ingiunzioni  e  delle  ordinanze  di  archiviazione emessi,
dando  altresi'  notizia  degli eventuali pagamenti in misura ridotta
effettuati  al  sensi  dell'art.  7  della legge regionale n. 1/1984,
entro  quindici  giorni  dalla notifica degli atti e dai pagamenti in
misura ridotta".