Art. 17. Informazioni sulle sanzioni e recuperi di somme 1. Dopo l'art. 16-bis della legge regionale n. 47/1996, come inserito dal comma 5 dell'art. 34 della legge regionale n. 13/1998, e' inserito il seguente: "Art. 16-ter (Informazioni sulle sanzioni). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 8, le camere di commercio aggiornano, con le modalita' stabilite nella convenzione in detto articolo prevista, l'archivio informatico relativo alle sanzioni e trasmettono alla Regione copia del verbali di contestazione, delle ordinanze-ingiunzioni e delle ordinanze di archiviazione emessi, dando altresi' notizia degli eventuali pagamenti in misura ridotta effettuati al sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 1/1984, entro quindici giorni dalla notifica degli atti e dai pagamenti in misura ridotta".