Art. 2. Variazione delle riduzioni di prezzo 1. II comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 47/1996 e' sostituito dal seguente: "4. La riduzione viene stabilita e successivamente rideterminata in relazione alle variazioni di prezzo intervenute nel territorio regionale o alle comunicazioni previste nel decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro delle finanze 23 ottobre 1996, n. 655.". 2. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 47/1996 e' inserito il seguente: "4-bis. Le riduzioni di prezzo rimangono vigenti per un periodo minimo di mesi due, salvo che in detto periodo non intervengano variazioni delle condizioni di mercato tali da comportare la necessita' di una rideterminazione di dette riduzioni per la prima fascia in ragione dell'otto per cento in piu' o in meno.". 3. II comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 47/1996 e' sostituito dal seguente: "5. Per le finalita' previste dall'art. 3, comma 17, della legge n. 549/1995, i decreti di rideterminazione, emanati in relazione alle variazioni di prezzo intervenute nel territorio regionale o alle comunicazioni previste nel decreto ministeriale di cui al comma 4, sono esecutivi dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e sono efficaci dal termine ivi fissato.".