Art. 2.
                Variazione delle riduzioni di prezzo
    1.  II  comma  4  dell'art. 2 della legge regionale n. 47/1996 e'
sostituito dal seguente:
      "4.    La   riduzione   viene   stabilita   e   successivamente
rideterminata  in relazione alle variazioni di prezzo intervenute nel
territorio  regionale  o  alle comunicazioni previste nel decreto del
Ministro  del  tesoro,  di  concerto  col  Ministro  delle finanze 23
ottobre 1996, n. 655.".
    2.  Dopo  il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 47/1996
e' inserito il seguente:
      "4-bis. Le riduzioni di prezzo rimangono vigenti per un periodo
minimo  di  mesi  due,  salvo  che  in detto periodo non intervengano
variazioni   delle  condizioni  di  mercato  tali  da  comportare  la
necessita'  di  una  rideterminazione di dette riduzioni per la prima
fascia in ragione dell'otto per cento in piu' o in meno.".
    3.  II  comma  5  dell'art. 2 della legge regionale n. 47/1996 e'
sostituito dal seguente:
      "5.  Per  le  finalita'  previste  dall'art. 3, comma 17, della
legge   n.  549/1995,  i  decreti  di  rideterminazione,  emanati  in
relazione  alle  variazioni  di  prezzo  intervenute  nel  territorio
regionale  o  alle comunicazioni previste nel decreto ministeriale di
cui  al  comma  4,  sono esecutivi dal giorno della pubblicazione nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione e sono efficaci dal termine ivi
fissato.".