Art. 20. Modifica dell'art. 19 della legge regionale n. 47/1996 1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 47/1996, e' sostituito dal seguente: "2. Le competenti strutture regionali forniscono all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, con cadenze periodiche definite congiuntamente, i dati relativi ai consumi di benzine nel territorio regionale e ogni altra informazione necessaria per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, con particolare riferimento agli effetti ambientali derivanti dalla applicazione della presente legge.".