Art. 20.
       Modifica dell'art. 19 della legge regionale n. 47/1996
    1.  Il  comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 47/1996, e'
sostituito dal seguente:
      "2.  Le  competenti  strutture regionali forniscono all'agenzia
regionale  per  la  protezione  dell'ambiente  -  ARPA,  con  cadenze
periodiche  definite  congiuntamente,  i  dati relativi ai consumi di
benzine nel territorio regionale e ogni altra informazione necessaria
per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, con particolare
riferimento  agli  effetti  ambientali  derivanti  dalla applicazione
della presente legge.".