Art. 25.
                      Disposizioni transitorie
    1.  I  rimborsi  alle  compagnie  petrolifere relativi ai consumi
delle   benzine   a   prezzo   ridotto  effettuati  anteriormente  al
26 dicembre  1997 sono disposti dall'amministrazione regionale con le
modalita' e secondo le disposizioni all'epoca vigenti.
    2.  La convenzione stipulata tra l'amministrazione regionale e le
camere  di  commercio ai sensi dell'art. 8, rimane efficace fino alla
stipula  di  una  nuova  convenzione  che  recepisca  le disposizioni
contenute nella presente legge.
    3. Le camere di commercio introitano le somme di cui all'art. 4 e
quelle  di  cui  all'art.  15  della legge regionale n. 47/1996, come
sostituiti   con   gli   articoli   4  e  14  della  presente  legge,
relativamente  ai  recuperi di somme da riversare all'amministrazione
regionale,   anche   in   pendenza   dell'approvazione   della  nuova
convenzione di cui al comma 2.
    4.  I  procedimenti  sanzionatori  pendenti all'entrata in vigore
della  presente  legge  sono  conclusi  dagli enti che hanno emesso i
relativi  verbali  di  contestazione e l'eventuale restituzione delle
relative  somme  indebitamente  percepite  da parte dei privati viene
disposta   dall'amministrazione   regionale   in  applicazione  della
normativa  vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge.
    5. I procedimenti sanzionatori di cui al comma 4, sono archiviati
qualora   gli   illeciti   contestati   non   rientrino   tra  quelli
espressamente  indicati  negli  articoli  15, 15-bis e 16 della legge
regionale  n.  47/1996,  come sostituiti ed introdotto dagli articoli
14, 15 e 16 della presente legge.
    6.  Le  riduzioni di prezzo, applicate ai rifornimenti di benzina
effettuati  fino alla data di entrata in vigore della presente legge,
indebitamente  godute  dai  soggetti  ai  quali e' stato erroneamente
rilasciato l'identificativo dalle competenti camere di commercio, non
devono essere recuperate dall'amministrazione regionale.
    7.  Le  somme  relative alle riduzioni di prezzo alla pompa delle
benzine usufruite dal soggetti extracomunitari a seguito dell'erroneo
rilascio    degli    identificativi,    qualora    gia'    restituite
all'amministrazione   regionale,   sono   da   questa   integralmente
rimborsate a detti soggetti.
    8.  I  soggetti competenti che non avessero provveduto ad inibire
la   possibilita'   di  utilizzo  degli  identificativi  erroneamente
rilasciati  ai  sensi  dell'art.  8 della legge regionale n. 47/1996,
sono  tenuti  a  rimborsare  l'amministrazione  regionale delle somme
corrispondenti  alle  riduzioni  di  prezzo  indebitamente percepite,
applicate  ai  rifornimenti effettuati dopo l'entrata in vigore della
presente   legge, maggiorate   degli  interessi  calcolati  al  tasso
ufficiale di sconto vigente al momento dei consumi.