Art. 27.
                          Norme finanziarie
    1.  Gli  oneri  derivanti dal comma 3-bis dell'art. 7 della legge
regionale   n.   47/1996,   come   aggiunto  dall'art.  7,  comma  5,
relativamente  alla  implementazione  della  banca dati, fanno carico
alle  seguenti  unita'  previsionali di base del bilancio pluriennale
per  gli  anni  2000-2002,  con riferimento ai capitoli del documento
tecnico,   allegato  al  bilancio  medesimo,  a  fianco  di  ciascuna
indicati:
      a) unita' previsionale di base 52.3.1.1.664 - capitolo 156;
      b) unita' previsionale di base 52.3.1.2.666 - capitolo 180.
    2.  Gli  introiti  derivanti  dal rilascio a titolo oneroso della
carta   del   cittadino  e  dal  rilascio  delle  abilitazioni  sugli
identificativi  gia' rilasciati, di cui al comma 3-quater dell'art. 7
della legge regionale n. 47/1996, come inserito dall'art. 7, comma 5,
affluiscono  a  decorrere  dall'anno 2001 alla unita' previsionale di
base  dell'entrata  3.1.5,  istituita  al comma 4, con riferimento al
capitolo  1507 (3.1.1.) di nuova istituzione per memoria, a decorrere
dall'anno 2001, nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo -
alla  rubrica n. 13 - servizio per la gestione delle benzine a prezzo
ridotto  -  con  la  denominazione "Proventi derivanti dal rilascio a
titolo  oneroso  della  carta  del  cittadino  e  dal  rilascio delle
abilitazioni  per  la fruizione dei servizi sugli identificativi gia'
rilasciati   per  l'ottenimento  delle  riduzioni  del  prezzo  sulle
benzine".
    3.  Per  gli  oneri  relativi  all'acquisizione  delle  carte del
cittadino  ed  alle  licenze  d'uso  dello  spazio  di memoria per la
fruizione  dei  servizi  sugli  identificativi  gia'  rilasciati  per
l'ottenimento  delle  riduzioni  del  prezzo  sulle  benzine,  di cui
rispettivamente  al  commi  3-quater  e 3-quinquies dell'art. 7 della
legge  regionale  n.  47/1996, come inseriti dall'art. 7, comma 5, e'
autorizzata  la  spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico
dell'unita'  previsionale  di  base 52.3.13.1.922 "Spese per la carta
del  cittadino",  che  si istituisce a decorrere dall'anno 2001 nello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2000-2002 - alla funzione obiettivo n. 52 - programma 52.3 rubrica n.
13   -   spese   correnti   -   con   riferimento   al  capitolo  950
(1.1.141.2.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato
al  bilancio medesimo - alla rubrica n. 13 - servizio per la gestione
delle  benzine  a  prezzo  ridotto  - con la denominazione "Spese per
l'acquisizione  delle  carte  del  cittadino e le licenze d'uso dello
spazio   di   memoria  per  la  fruizione  dei  nuovi  servizi  sugli
identificativi  gia' rilasciati per l'ottenimento delle riduzioni del
prezzo sulle benzine" e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per
l'anno  2001.  Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di
pari  importo  dal fondo globale iscritto sull'unita' previsionale di
base  54.2.8.2.9  dello  stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale  per  gli  anni 2000- 2002 - capitolo 9710, partita n. 99
del  prospetto  E12,  del  documento  tecnico  allegato  al  bilancio
medesimo.
    4.  Gli introiti di cui al comma 3-octies dell'art. 7 della legge
regionale n. 47/1996, come aggiunto dall'art. 7, comma 5, affluiscono
all'unita'   previsionale  di  base  3.1.5  "Proventi  derivanti  dal
rilascio  della  carta  del  cittadino  e dalla cessione dei dati non
sensibili"  che  si  istituisce per memoria nello stato di previsione
dell'entrata  del  bilancio  pluriennale per gli anni 2000-2002 e del
bilancio  per  l'anno  2000  -  al  titolo  III  - categoria 3.1, con
riferimento al capitolo 1516 (3.1.2) di nuova istituzione per memoria
nel  documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n.
13 - servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la
denominazione   "Introiti  derivanti  dalla  cessione  dei  dati  non
sensibili di cui all'art. 7 della legge regionale n. 47/1996".
    5.  Per  le  finalita' previste dal comma 1-bis dell'art. 8 della
legge  regionale  n.  47/1996,  come  inserito  dall'art. 8, comma 2,
relativamente  all'acquisto  dei contrassegni nautici, e' autorizzata
la  spesa complessiva di lire 6 milioni, suddivisa in ragione di lire
2  milioni  per  ciascuno  degli  anni  dal  2000  al  2002, a carico
dell'unita'   previsionale  di  base  52.3.13.1.667  dello  stato  di
previsione  del  bilancio  pluriennale  per  gli anni 2000-2002 e del
bilancio   per   l'anno   2000,   con  riferimento  al  capitolo  929
(1.1.141.2.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato al
bilanci  medesimi  -  alla  rubrica  n. 13 - servizio per la gestione
delle  benzine  a  prezzo  ridotto  - con la denominazione "Spese per
l'acquisto  dei  contrassegni  nautici  da  fornire  alle  camere  di
commercio  per  il  rilascio  ai  beneficiari"  e con lo stanziamento
complessivo di lire 6 milioni, suddiviso in ragione di lire 2 milioni
per  ciascuno  degli  anni  dal  2000  al  2002. Al relativo onere si
provvede  nell'ambito della medesima unita' previsionale di base, con
riferimento allo stanziamento del capitolo 925 che e' ridotto di pari
importo, intendendosi modificata la relativa autorizzazione di spesa.
    6.  In  relazione  al  disposto  di  cui all'art. 10, comma 2, la
denominazione  del capitolo 920 dello stato di previsione della spesa
del  documento  tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni
2000-2002  e  al  bilancio  per  l'anno 2000 - rubrica n. 13 - unita'
previsionale  di base 31.1.13.1.634 - e' modificata in "Rimborso alle
compagnie  petrolifere  delle  somme  anticipate al gestori dei punti
vendita  di  benzine relative alle riduzioni di prezzo praticate alla
pompa".
    7.  Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12-bis, comma
1,  della  legge  regionale  n.  47/1996, come inserito dall'art. 12,
comma  1,  fanno carico all'unita' previsionale di base 52.3.13.1.667
dello  stato  di  previsione  della  spesa  dei bilanci predetti, con
riferimento al capitolo 925 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi,  il  cui  stanziamento  - gia' autorizzato per le finalita'
previste  dall'art.  19,  comma  8, della legge regionale 12 febbraio
1998,  n.  3 - come ridotto dal comma 4, si intende rideterminato per
le  finalita'  previste  dal citato art. 12-bis, comma 1, della legge
regionale  n.  47/1996,  e  la  cui denominazione e' cosi' modificata
"Rimborso  annuo  alle  camere di commercio delle spese sostenute per
l'esercizio  delle  funzioni  delegate  di cui all'art. 8 della legge
regionale  n.  47/1996,  per  la  parte  eccedente  le  entrate  loro
derivanti dall'applicazione della legge medesima".
    8. In relazione al combinato disposto di cui all'art. 4, comma 4,
della  legge  regionale  n.  47/1996, come sostituito dall'art. 4, ed
all'articolo  26,  comma 1, lettera a), relativamente all'abrogazione
del  comma  3  dell'art.  23  della  legge  regionale  n. 47/1996, e'
revocato lo stanziamento di complessive lire 1.500 milioni, suddivisi
in  ragione  di  lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al
2002,  dell'unita'  previsionale  di  base  3.7.559  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  dei  citati  bilanci,  con  riferimento  al
capitolo  1173  del  documento  tecnico  agli  stessi allegato, ed e'
corrispondentemente   ridotto   di   pari   importo  lo  stanziamento
dell'unita'   previsionale  di  base  52.3.13.1.667  dello  stato  di
previsione  della  spesa  dei  citati  bilanci,  con  riferimento  al
capitolo  926  del  documento  tecnico citato, il cui stanziamento e'
revocato,  intendendosi  modificate le relative previsioni di entrata
ed autorizzazioni di spesa.
    9.  In  relazione  al  disposto  di cui all'art. 12-bis, comma 4,
della  legge  regionale  n.  47/1996,  come inserito dall'art. 12, le
eventuali maggiori  somme, esuberanti gli oneri per l'esercizio delle
funzioni  delegate,  introitate dalle camere di commercio a titolo di
recupero,  sia  in  linea  capitale che interessi, delle riduzioni di
prezzo   indebitamente   percepite   dal   beneficiari,   affluiscono
all'unita'  previsionale  di  base  3.6.547 dello stato di previsione
dell'entrata  del  bilancio  pluriennale per gli anni 2000-2002 e del
bilancio  per  l'anno  2000, con riferimento al capitolo 1505 (3.6.1)
che  si istituisce per memoria - alla rubrica n. 13 - servizio per la
gestione  delle  benzine  a  prezzo  ridotto  - nel documento tecnico
allegato   ai   bilanci   medesimi  con  la  denominazione  "Recupero
delle maggiori  somme,  esuberanti  gli  oneri  per l'esercizio delle
funzioni  delegate,  introitate dalle camere di commercio a titolo di
recupero,  sia  in  linea  capitale che interessi, delle riduzioni di
prezzo alla pompa delle benzine indebitamente beneficiate".
    10.  Le  eventuali somme di cui all'art. 25, comma 4, affluiscono
all'unita'  previsionale  di  base  3.6.547 dello stato di previsione
dell'entrata dei citati bilanci, con riferimento ai capitoli 1503, il
cui  codice  di  finanza regionale e' modificato in "(3.6.2)", e 1077
del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.
    11.   Per  le  finalita'  previste  dall'art.  25,  comma  7,  e'
autorizzata  la  spesa  di  lire  10 milioni per l'anno 2000 a carico
della  unita'  previsionale  di  base  52.3.13.1.698  "Rimborso  agli
extracomunitari   delle  somme  gia'  restituite  all'amministrazione
regionale  a seguito di erroneo rilascio degli identificativi" che si
istituisce  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale  per  gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 -
alla  funzione  obiettivo  n.  52  - programma 52.3 - rubrica n. 13 -
spese correnti - con riferimento al capitolo 921 (1.1.161.2.01.01) di
nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo
-  alla  rubrica  n.  13  -  servizio per la gestione delle benzine a
prezzo   ridotto   -  con  la  denominazione  "Rimborso  ai  soggetti
extracomunitari   delle  somme  gia'  restituite  all'amministrazione
regionale  relative alle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine
indebitamente  usufruite  dai  medesimi a seguito di erroneo rilascio
degli  identificativi"  e  con lo stanziamento di lire 10 milioni per
l'anno  2000.  Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di
pan  importo  dal  fondo globale iscritto sull'unita' previsionale di
base  54.2.8.2.9  dello  stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con
riferimento  al  capitolo  9710, partita n. 99 del prospetto E/2, del
documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
    12.  Le  somme derivanti dall'applicazione dell'art. 25, comma 8,
affluiscono  all'unita'  previsionale  di base 3.6.547 dello stato di
previsione   dell'entrata  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo
1517  (3.6.1),  che  si istituisce per memoria - alla rubrica n. 13 -
servizio  per  la  gestione  delle  benzine  a  prezzo  ridotto - nel
documento  tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione
"Recupero  delle  riduzioni  di  prezzo  delle  benzine indebitamente
praticate  in  relazione  all'utilizzo di identificativi erroneamente
rilasciati".