Art. 3. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 47/1996 e verifica degli effetti dell'eventuale estensione della normativa ai ciclomotori 1. L'art. 3 della legge regionale n. 47/1996, come modificato dall'art. 34 della legge regionale n. 13/1998, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge vengono definiti: a) con il termine "beneficiari": 1) le persone fisiche residenti nella Regione intestatarie, cointestatarie o titolari di diritto di usufrutto dei mezzi autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine; 2) i soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati ad organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori espressamente indicati al comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui attivita' sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale, di seguito denominate "Organizzazioni"; b) con il termine "mezzi": 1) gli autoveicoli ed i motoveicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri automobilistici della Regione; 2) le unita' da diporto indicate all'art. 1, quarto comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni; c) con il termine "identificativi" le tessere uniformate alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 1); d) con il termine "autorizzazioni" le abilitazioni degli identificativi per l'ottenimento dei benefici della presente legge, effettuate mediante memorizzazione dei dati di cui all'allegato B), punto 1); e) con il termine "contrassegno nautico" il documento avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 3); f) con il termine "POS" gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 2); g) con il termine "compagnia petrolifera" la societa' munita di licenza per l'esercizio di un deposito fiscale, rilasciata ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. che rifornisce il punto vendita.". 2. La giunta regionale effettua, entro il 31 dicembre 2000, anche con appositi studi, una verifica avente per oggetto gli effetti che deriverebbero dall'estensione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per i ciclomotori di proprieta' delle persone fisiche residenti nella Regione, ed in particolare: a) la consistenza numerica dei ciclomotori circolanti in Regione; b) l'entita' dei consumi annui dei ciclomotori; c) la presunta entita' dell'incremento dell'approvvigionamento di carburante in Regione ed i conseguenti effetti sul bilancio regionale; d) gli adeguamenti necessari sotto l'aspetto gestionale ed informatico; e) il sistema dei controlli.