Art. 3.
           Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale
         n. 47/1996 e verifica degli effetti dell'eventuale
              estensione della normativa ai ciclomotori
    1.  L'art.  3  della  legge regionale n. 47/1996, come modificato
dall'art.  34  della  legge  regionale  n. 13/1998, e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  3 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge vengono
definiti:
      a) con il termine "beneficiari":
        1)  le  persone fisiche residenti nella Regione intestatarie,
cointestatarie   o   titolari  di  diritto  di  usufrutto  dei  mezzi
autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa delle
benzine;
        2)  i  soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento
di mezzi intestati ad organizzazioni senza fini di lucro operanti nei
settori  espressamente  indicati  al comma 1 dell'art. 10 del decreto
legislativo  4 dicembre  1997,  n. 460, e successive modificazioni ed
integrazioni,  la  cui attivita' sia caratterizzata dal perseguimento
di esclusive finalita' di solidarieta' sociale, di seguito denominate
"Organizzazioni";
      b) con il termine "mezzi":
        1)  gli  autoveicoli  ed i motoveicoli soggetti ad iscrizione
nei pubblici registri automobilistici della Regione;
        2)  le  unita'  da diporto indicate all'art. 1, quarto comma,
della  legge  11  febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed
integrazioni;
      c) con  il  termine "identificativi" le tessere uniformate alle
caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 1);
      d) con   il  termine  "autorizzazioni"  le  abilitazioni  degli
identificativi  per  l'ottenimento dei benefici della presente legge,
effettuate  mediante  memorizzazione dei dati di cui all'allegato B),
punto 1);
      e) con il termine "contrassegno nautico" il documento avente le
caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 3);
      f) con   il   termine  "POS"  gli  apparecchi  uniformati  alle
caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 2);
      g) con il termine "compagnia petrolifera" la societa' munita di
licenza  per  l'esercizio di un deposito fiscale, rilasciata ai sensi
del  decreto  legislativo  26 ottobre 1995, n. 504. che rifornisce il
punto vendita.".
    2. La giunta regionale effettua, entro il 31 dicembre 2000, anche
con  appositi  studi, una verifica avente per oggetto gli effetti che
deriverebbero  dall'estensione  della riduzione del prezzo alla pompa
delle  benzine  per i ciclomotori di proprieta' delle persone fisiche
residenti nella Regione, ed in particolare:
      a) la   consistenza  numerica  dei  ciclomotori  circolanti  in
Regione;
      b) l'entita' dei consumi annui dei ciclomotori;
      c) la  presunta entita' dell'incremento dell'approvvigionamento
di  carburante  in  Regione  ed  i  conseguenti  effetti sul bilancio
regionale;
      d) gli  adeguamenti  necessari  sotto  l'aspetto  gestionale ed
informatico;
      e) il sistema dei controlli.