Art. 4. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 47/1996 1. L'art. 4 della legge regionale n. 47/1996 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Requisiti e modalita' per l'ottenimento dell'autorizzazione). - 1. L'autorizzazione ad usufruire della riduzione del prezzo e' rilasciata al soggetti interessati dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, di seguito denominata camera di commercio. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti interessati presentano apposita istanza, con i contenuti e le modalita' indicate all'allegato B), punto 1), alla camera di commercio della provincia nella quale risiedono o e' ubicata la sede dell'organizzazione. 3. Il rilascio dell'autorizzazione e la consegna dell'identificativo avviene previo versamento della somma di L. 10.000, anche se derivante da deterioramento, furto, smarrimento o distruzione dell'identificativo precedentemente rilasciato. Detta somma puo' essere rideterminata con deliberazione della giunta regionale. 4. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 3. 5. Per le unita' da diporto all'atto del rilascio dell'autorizzazione e' altresi' consegnato il contrassegno nautico da applicare in modo visibile sul mezzo. 6. L'identificativo puo' essere utilizzato esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale e' stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiano o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all'uso del mezzo, ferma restando la responsabilita' del beneficiario per ogni uso improprio dell'identificativo medesimo. 7. L'autorizzazione all'uso del mezzo di cui al comma 6, resa in carta semplice, deve essere in possesso dell'utilizzatore all'atto del rifornimento a prezzo ridotto e non puo' essere rilasciata dai soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati alle organizzazioni. 8. Il beneficiario o il legale rappresentante dell'organizzazione sono tenuti a segnalare alla camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione la variazione di residenza o di sede in altro comune, il venir meno della intestazione o titolarita' di diritto di usufrutto del mezzo nonche' lo smarrimento, il furto o la distruzione dell'identificativo, del contrassegno nautico o del mezzo, entro quindici giorni dall'evento o dalla notizia del medesimo. Entro il medesimo termine, il legale rappresentante dell'organizzazione e' tenuto a segnalare alla camera di commercio la variazione dei nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo. 9. Le variazioni di residenza nel medesimo territorio comunale, ivi comprese quelle derivanti da variazione della toponomastica, non comportano l'obbligo di segnalazione di cui al comma 8, e le relative informazioni sono acquisite dalla camera di commercio competente tramite la banca dati di cui all'art. 7.".