Art. 4.
      Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 47/1996
    1.  L'art.  4  della legge regionale n. 47/1996 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.    4    (Requisiti    e    modalita'    per   l'ottenimento
dell'autorizzazione).   -  1.  L'autorizzazione  ad  usufruire  della
riduzione  del  prezzo  e'  rilasciata  al soggetti interessati dalla
camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  ed  artigianato,  di
seguito denominata camera di commercio.
    2.   Ai   fini   del  rilascio  dell'autorizzazione,  i  soggetti
interessati  presentano  apposita  istanza,  con  i  contenuti  e  le
modalita'   indicate  all'allegato  B),  punto  1),  alla  camera  di
commercio  della provincia nella quale risiedono o e' ubicata la sede
dell'organizzazione.
    3.    Il    rilascio    dell'autorizzazione    e    la   consegna
dell'identificativo  avviene  previo  versamento  della  somma  di L.
10.000,  anche  se  derivante da deterioramento, furto, smarrimento o
distruzione  dell'identificativo  precedentemente  rilasciato.  Detta
somma  puo'  essere  rideterminata  con  deliberazione  della  giunta
regionale.
    4. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 3.
    5.   Per   le   unita'   da   diporto   all'atto   del   rilascio
dell'autorizzazione e' altresi' consegnato il contrassegno nautico da
applicare in modo visibile sul mezzo.
    6.  L'identificativo puo' essere utilizzato esclusivamente per il
rifornimento   del   mezzo   per   il   quale   e'  stata  rilasciata
l'autorizzazione,  solo  dal  beneficiano  o  da altro soggetto dallo
stesso  formalmente  autorizzato all'uso del mezzo, ferma restando la
responsabilita'    del    beneficiario   per   ogni   uso   improprio
dell'identificativo medesimo.
    7.  L'autorizzazione all'uso del mezzo di cui al comma 6, resa in
carta  semplice,  deve  essere in possesso dell'utilizzatore all'atto
del  rifornimento  a  prezzo ridotto e non puo' essere rilasciata dai
soggetti  autorizzati  in  via  permanente  al  rifornimento di mezzi
intestati alle organizzazioni.
    8. Il beneficiario o il legale rappresentante dell'organizzazione
sono  tenuti  a  segnalare alla camera di commercio che ha rilasciato
l'autorizzazione  la  variazione  di  residenza  o  di  sede in altro
comune,  il venir meno della intestazione o titolarita' di diritto di
usufrutto del mezzo nonche' lo smarrimento, il furto o la distruzione
dell'identificativo,  del  contrassegno  nautico  o  del mezzo, entro
quindici  giorni  dall'evento  o dalla notizia del medesimo. Entro il
medesimo  termine,  il  legale  rappresentante dell'organizzazione e'
tenuto  a  segnalare  alla  camera  di  commercio  la  variazione dei
nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento
del mezzo.
    9.  Le  variazioni di residenza nel medesimo territorio comunale,
ivi  comprese quelle derivanti da variazione della toponomastica, non
comportano l'obbligo di segnalazione di cui al comma 8, e le relative
informazioni  sono  acquisite  dalla  camera  di commercio competente
tramite la banca dati di cui all'art. 7.".