Art. 5.
                  Entita' delle riduzioni di prezzo
    1.  L'art.  5  della legge regionale n. 47/1996 e' sostituito dal
seguente:
    "Art. 5 (Entita' della riduzione di prezzo). - 1. La riduzione di
prezzo  e'  determinata  in relazione alla fascia di appartenenza del
comune  di  residenza  dei  beneficiari,  salvo  quanto  disposto dal
commi 2 e 3.
    2.   L'entita'   della   riduzione   di   prezzo  spettante  alle
organizzazioni   e'   determinata   in   relazione   alla  fascia  di
appartenenza  del  comune  presso il quale l'organizzazione stessa ha
sede legale o sede secondaria.
    3. La riduzione di prezzo spettante per il rifornimento di unita'
da diporto e' quella stabilita per la fascia territoriale nella quale
sono inseriti i comuni con minor distanza dal valico confinario.
    4.  I  beneficiari  hanno  titolo  alla riduzione del prezzo alla
pompa  per  ogni  rifornimento  effettuato con le modalita' stabilite
dalla  presente  legge in tutti i punti vendita dotati di POS situati
nel territorio regionale.".