Art. 5. Entita' delle riduzioni di prezzo 1. L'art. 5 della legge regionale n. 47/1996 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Entita' della riduzione di prezzo). - 1. La riduzione di prezzo e' determinata in relazione alla fascia di appartenenza del comune di residenza dei beneficiari, salvo quanto disposto dal commi 2 e 3. 2. L'entita' della riduzione di prezzo spettante alle organizzazioni e' determinata in relazione alla fascia di appartenenza del comune presso il quale l'organizzazione stessa ha sede legale o sede secondaria. 3. La riduzione di prezzo spettante per il rifornimento di unita' da diporto e' quella stabilita per la fascia territoriale nella quale sono inseriti i comuni con minor distanza dal valico confinario. 4. I beneficiari hanno titolo alla riduzione del prezzo alla pompa per ogni rifornimento effettuato con le modalita' stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita dotati di POS situati nel territorio regionale.".