Art. 6.
        Modflca dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996
    1.  Ai  commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996,
la parola "veicolo" e' sostituita dalla parola "mezzo".
    2.  Al  comma  2 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996, e'
aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo  "La  verifica  puo' essere
effettuata   anche   mediante   l'ausilio   di   apparati  visivi  ed
elettronici,  nonche'  di  dispositivi,  per  le apparecchiature self
service, atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il
veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata".
    3.  Al  comma  3 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996, le
parole  ",  con  le  modalita'  di cui all'allegato A), punto 3), e a
rilasciare   al  beneficiario  lo  scontrino  emesso  dal  POS"  sono
sostituite dalle parole "ed a rilasciare al beneficiario lo scontrino
emesso   dal   POS,   con   le  modalita'  ed  i  contenuti  indicati
nell'allegato B), punto 3)".
    4,  II  comma  6 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996, e'
sostituito dal seguente:
      "6. Il gestore e' tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei
prezzi praticati, che devono essere debitamente riportati nei POS.".
    5.  Dopo  il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996
sono aggiunti i seguenti:
      "6-bis.  L'amministrazione  regionale  procede alla rilevazione
dei  prezzi  praticati  alla  pompa  da  ogni impianto nel territorio
regionale,  dando  periodicamente  massima  diffusione delle relative
elaborazioni, anche mediante il sito internet regionale.
      6-ter.  La  mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o
l'applicazione  di  prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta
in  capo  al  gestore  dell'impiantc  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla vigente normativa.".