Art. 6. Modflca dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996 1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996, la parola "veicolo" e' sostituita dalla parola "mezzo". 2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996, e' aggiunto in fine il seguente periodo "La verifica puo' essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonche' di dispositivi, per le apparecchiature self service, atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata". 3. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996, le parole ", con le modalita' di cui all'allegato A), punto 3), e a rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso dal POS" sono sostituite dalle parole "ed a rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso dal POS, con le modalita' ed i contenuti indicati nell'allegato B), punto 3)". 4, II comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996, e' sostituito dal seguente: "6. Il gestore e' tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati, che devono essere debitamente riportati nei POS.". 5. Dopo il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. L'amministrazione regionale procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni, anche mediante il sito internet regionale. 6-ter. La mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta in capo al gestore dell'impiantc l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.".