Art. 7. Modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996 1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996, dopo le parole "per le finalita' previste dalla presente legge", sono inserite le parole "nonche' per altre finalita' di carattere istituzionale," e le parole "per l'anagrafe dei beneficiari e per la rilevazione dei consumi di benzine, con o senza piombo", sono sostituite dalle parole "per l'anagrafe dei beneficiari, per la rilevazione dei consumi di benzine con o senza piombo e per la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate in attuazione della presente legge". 2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996 e' inserito il seguente: "1-bis. I dati relativi al singoli rifornimenti che, per qualsiasi causa, non sono stati trasferiti dal POS al sistema informatico con le modalita' dell'art. 9, devono essere memorizzati negli archivi del sistema informatico non oltre tre mesi dalla data dei rispettivi consumi.". 3, II comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996 e' sostituito dal seguente: "2. Per le finalita' di cui al comma 1, le amministrazioni comunali comunicano all'amministrazione regionale i dati specificati nell'allegato B), punto 2), relativi alle persone fisiche residenti nel proprio comune. Le informaznoni sono trasmesse alla banca dati regionale con cadenza settimanale in via informatica. A tal fine e' autorizzato anche il diretto prelevamento dei dati dagli archivi informatici comunali da parte dell'amministrazione regionale. Con deliberazione della giunta regionale sono definite le modalita' operative per consentire il trasferimento dei dati dagli archivi comunali.". 4. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996 la parola "veicoli" e' sostituita dalla paola "mezzi". 5. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 47/1996 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. La banca dati puo' essere implementata con ulteriori dati necessari per attivare altre finalita' di carattere istituzionale, in particolare nei settori sanitario, anagrafico, della mobilita', elettorale, nonche' per la funzione di borsellino elettronico, mediante l'utilizzo degli identificativi che, in tal caso, fungono da carta del cittadino. 3-ter. L'individuazione dei dati di cui al comma 3-bis, le modalita' per il rilascio, l'abilitazione e l'utilizzo della carta del cittadino sono definiti con appositi regolamenti. 3-quater. Le carte del cittadino sono acquisite dall'amministrazione regionale e il loro rilascio e l'abilitazione per la fruizione dei servizi puo' intervenire direttamente da parte dell'amministrazione regionale o da parte di altri soggetti pubblici. Il rilascio e l'abilitazione agli aventi diritto puo' intervenire anche a titolo gratuito. 3-quinquies. Per consentire la memorizzazione dei dati di cui al comma 3-bis sugli identificativi gia' rilasciati per ottenere la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad acquisire la licenza d'uso dello spazio di memoria a tal fine necessario. 3-sexies. L'attivazione dei servizi fruibili con la carta del cittadino avviene in modo graduale nel territorio regionale in relazione alle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno. L'individuazione degli ambiti territoriali e dei settori d'intervento da attivare sono definiti dalla giunta regionale. 3-septies. I dati non sensibili di cui al presente articolo possono essere ceduti, anche su supporto magnetico, a chiunque ne faccia richiesta, purche' il trattamento e la cessione avvengano nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy. 3-octies. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, con apposita delibera, fissa i modi e i termini della cessione di cui al comma 3-septies. Gli eventuali introiti derivanti dall'attuazione del precedente comma sono destinati prioritariamente allo sviluppo dei servizi elettronici di cui al presente articolo.".