Art. 7.
        Modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996
    1.  Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996, dopo
le  parole  "per  le  finalita'  previste dalla presente legge", sono
inserite   le  parole  "nonche'  per  altre  finalita'  di  carattere
istituzionale,"  e le parole "per l'anagrafe dei beneficiari e per la
rilevazione  dei  consumi  di  benzine,  con  o  senza  piombo", sono
sostituite  dalle  parole  "per  l'anagrafe  dei  beneficiari, per la
rilevazione  dei  consumi  di  benzine  con  o  senza piombo e per la
rilevazione  delle  sanzioni  amministrative  comminate in attuazione
della presente legge".
    2.  Dopo  il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996
e' inserito il seguente:
      "1-bis.  I  dati  relativi  al  singoli  rifornimenti  che, per
qualsiasi  causa,  non  sono  stati  trasferiti  dal  POS  al sistema
informatico  con  le modalita' dell'art. 9, devono essere memorizzati
negli  archivi  del sistema informatico non oltre tre mesi dalla data
dei rispettivi consumi.".
    3,  II  comma  2  dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996 e'
sostituito dal seguente:
      "2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, le amministrazioni
comunali  comunicano all'amministrazione regionale i dati specificati
nell'allegato  B),  punto 2), relativi alle persone fisiche residenti
nel  proprio  comune.  Le informaznoni sono trasmesse alla banca dati
regionale  con  cadenza settimanale in via informatica. A tal fine e'
autorizzato  anche  il  diretto  prelevamento  dei dati dagli archivi
informatici  comunali  da  parte  dell'amministrazione regionale. Con
deliberazione  della  giunta  regionale  sono  definite  le modalita'
operative  per  consentire  il  trasferimento  dei dati dagli archivi
comunali.".
    4.  Al  comma  3  dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996 la
parola "veicoli" e' sostituita dalla paola "mezzi".
    5. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 47/1996 sono
aggiunti i seguenti:
      "3-bis.  La  banca  dati puo' essere implementata con ulteriori
dati   necessari   per   attivare   altre   finalita'   di  carattere
istituzionale,  in  particolare  nei  settori  sanitario, anagrafico,
della  mobilita',  elettorale,  nonche' per la funzione di borsellino
elettronico,  mediante  l'utilizzo  degli  identificativi che, in tal
caso, fungono da carta del cittadino.
      3-ter.  L'individuazione  dei  dati  di  cui al comma 3-bis, le
modalita'  per  il  rilascio, l'abilitazione e l'utilizzo della carta
del cittadino sono definiti con appositi regolamenti.
      3-quater.    Le    carte    del    cittadino   sono   acquisite
dall'amministrazione  regionale  e  il loro rilascio e l'abilitazione
per  la  fruizione dei servizi puo' intervenire direttamente da parte
dell'amministrazione regionale o da parte di altri soggetti pubblici.
Il  rilascio  e  l'abilitazione  agli aventi diritto puo' intervenire
anche a titolo gratuito.
      3-quinquies.  Per  consentire la memorizzazione dei dati di cui
al  comma  3-bis sugli identificativi gia' rilasciati per ottenere la
riduzione   del  prezzo  alla  pompa  delle  benzine  nel  territorio
regionale, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad acquisire la
licenza d'uso dello spazio di memoria a tal fine necessario.
      3-sexies.  L'attivazione  dei servizi fruibili con la carta del
cittadino  avviene  in  modo  graduale  nel  territorio  regionale in
relazione  alle  risorse  finanziarie  disponibili  per ciascun anno.
L'individuazione degli ambiti territoriali e dei settori d'intervento
da attivare sono definiti dalla giunta regionale.
      3-septies.  I  dati  non  sensibili di cui al presente articolo
possono  essere  ceduti,  anche  su supporto magnetico, a chiunque ne
faccia  richiesta,  purche'  il  trattamento  e la cessione avvengano
nell'ambito  di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
privacy.
      3-octies.   La   giunta   regionale,   entro   novanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  della legge regionale 8 maggio 2000, n. 11,
con apposita delibera, fissa i modi e i termini della cessione di cui
al  comma 3-septies. Gli eventuali introiti derivanti dall'attuazione
del  precedente  comma  sono destinati prioritariamente allo sviluppo
dei servizi elettronici di cui al presente articolo.".