Art. 8. Modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996 1. II comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996 e' sostituito dal seguente: "1. Alle camere di commercio sono delegate le funzioni relative: a) al rilascio degli identificativi e dei contrassegni nautici, nonche' delle autorizzazioni e relative sospensioni o revoche; b) agli adempimenti relativi alle rilevazioni ed al controlli sui consumi di benzine, sia a prezzo ridotto che a prezzo pieno ed a quelli relativi agli eventuali contingenti di benzina a prezzo agevolato nelle zone di confine di cui alla legge 1o dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17; c) agli adempimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 15 e 15-bis; d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative alle riduzioni di prezzo indebitamente usufruite; e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalita' stabilite nella convenzione di cui al comma 3.". 2. Dopo il comma 1 dell' art. 8 della legge regionale n. 47/1996 e' inserito il seguente: "1 bis. Gli identificativi sono acquisiti dalle camere di commercio in via unitaria, mentre i contrassegni nautici sono acquisiti dall'amministrazione regionale e forniti alle camere di commercio per il successivo rilascio ai beneficiari.". 3. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996 e' sostituito dal seguenti: "2. Le camere di commercio, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, forniscono mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese qualora non festivo, o entro il primo giorno successivo non festivo, all'amministrazione regionale ed alle compagnie petrolifere, sotto la propria responsabilita', l'attestazione riguardante la regolarita' dei consumi con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione unitamente alle eventuali segnalazioni delle anomalie rilevate e delle misure intraprese. 2-bis. L'attestazione di cui al comma 2, riferita ai consumi effettuati nel mese precedente, certifica nei confronti dell'amministrazione regionale l'avvenuta effettuazione dei controlli demandati, anche al fini della legittimita' dei rimborsi di cui all'art. 10.". 4. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996, le parole "ed i rapporti finanziari, tenuto conto degli importi da queste riscossi ai sensi del comma 4 dell'art. 4, e relativi al rilascio delle autorizzazioni, nonche' delle somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di competenza al sensi dell'art. 15", sono sostituite dalle parole "per lo svolgimento dell'attivita' delegata". 5. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996 le parole "ed all'onere derivante dalle convenzioni con le camere di commercio" sono abrogate. 6. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996, le parole "con le modalita' di cui all'allegato A), punto 4)," sono abrogate e le parole "salvo causa di forza maggiore", sono sostituite dalle parole "con le modalita' stabilite nella convenzione di cui al comma 3". 7. Dopo il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996 e' aggiunto il seguente: "6-bis. L'amministrazione regionale emana opportune direttive al fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attivita' delle camere di commercio al fine di garantire parita' di trattamento tra i beneficiari ed i gestori degli impianti, anche in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.".