Art. 8.
        Modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996
    1.  II  comma  1  dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996 e'
sostituito dal seguente:
      "1.   Alle  camere  di  commercio  sono  delegate  le  funzioni
relative:
        a) al   rilascio  degli  identificativi  e  dei  contrassegni
nautici,  nonche'  delle  autorizzazioni  e  relative  sospensioni  o
revoche;
        b) agli adempimenti relativi alle rilevazioni ed al controlli
sui  consumi di benzine, sia a prezzo ridotto che a prezzo pieno ed a
quelli  relativi  agli  eventuali  contingenti  di  benzina  a prezzo
agevolato  nelle  zone di confine di cui alla legge 1o dicembre 1948,
n.  1438,  e  successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 6
del   decreto   legge   22 novembre  1991,  n.  369,  convertito  con
modificazioni dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17;
        c)  agli adempimenti relativi all'applicazione delle sanzioni
amministrative di cui agli articoli 15 e 15-bis;
        d)  al  recupero  nei  confronti  dei beneficiari delle somme
relative alle riduzioni di prezzo indebitamente usufruite;
        e) all'aggiornamento  della  banca  dati  nei  tempi e con le
modalita' stabilite nella convenzione di cui al comma 3.".
    2.  Dopo il comma 1 dell' art. 8 della legge regionale n. 47/1996
e' inserito il seguente:
      "1  bis.  Gli  identificativi  sono  acquisiti  dalle camere di
commercio  in  via  unitaria,  mentre  i  contrassegni  nautici  sono
acquisiti  dall'amministrazione  regionale  e  forniti alle camere di
commercio per il successivo rilascio ai beneficiari.".
    3.  Il  comma  2  dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996 e'
sostituito dal seguenti:
      "2.  Le  camere  di commercio, nell'ambito dell'esercizio delle
funzioni  di  cui al comma 1, forniscono mensilmente, entro il giorno
10  di  ogni  mese  qualora  non  festivo,  o  entro  il primo giorno
successivo   non   festivo,  all'amministrazione  regionale  ed  alle
compagnie    petrolifere,    sotto    la   propria   responsabilita',
l'attestazione riguardante la regolarita' dei consumi con riferimento
ai  beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione unitamente
alle  eventuali  segnalazioni  delle anomalie rilevate e delle misure
intraprese.
    2-bis.  L'attestazione  di  cui  al  comma 2, riferita ai consumi
effettuati    nel    mese   precedente,   certifica   nei   confronti
dell'amministrazione regionale l'avvenuta effettuazione dei controlli
demandati,  anche  al  fini  della  legittimita'  dei rimborsi di cui
all'art. 10.".
    4.  Al  comma  3 dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996, le
parole  "ed  i  rapporti  finanziari,  tenuto  conto degli importi da
queste  riscossi  ai  sensi  del  comma  4 dell'art. 4, e relativi al
rilascio   delle   autorizzazioni,   nonche'  delle  somme  derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni di competenza al sensi dell'art. 15",
sono  sostituite  dalle  parole  "per  lo  svolgimento dell'attivita'
delegata".
    5.  Al  comma  5  dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996 le
parole  "ed  all'onere  derivante  dalle convenzioni con le camere di
commercio" sono abrogate.
    6.  Al  comma  6 dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996, le
parole  "con  le  modalita'  di  cui all'allegato A), punto 4)," sono
abrogate e le parole "salvo causa di forza maggiore", sono sostituite
dalle  parole "con le modalita' stabilite nella convenzione di cui al
comma 3".
    7.  Dopo  il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996
e' aggiunto il seguente:
      "6-bis.  L'amministrazione  regionale emana opportune direttive
al  fini  dell'applicazione  della presente legge e del coordinamento
dell'attivita' delle camere di commercio al fine di garantire parita'
di  trattamento  tra i beneficiari ed i gestori degli impianti, anche
in  relazione  all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro
competenza.".