Art. 9.
        Modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996
    1.  Al  comma  1 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996, le
parole "di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), su cui sia installato
il software atto ad operare nei termini di cui all'allegato A), punti
3),  4)  e 5)" sono sostituite dalle parole "di cui all'art. 3, comma
1, lettera f)".
    2.  II  comma  2 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996, e'
sostituito dal seguente:
      "2.  Giornalmente  i  gestori  dei  punti vendita sono tenuti a
comunicare  alla  propria  camera di commercio i dati memorizzati nei
POS,  relativi  alle  quantit  di  benzine con e senza piombo vendute
nella  giornata  lavorativa.  Le  comunicazioni  devono  avvenire, di
norma,   in  via  informatica,  salvo  causa  di  forza maggiore.  La
trasmissione  dei  dati  dai  POS avviene tramite rete telefonica con
collegamento  ad  un  programma  di  gestione  delle  connessioni  su
apposite apparecchiature di interfaccia.".
    3.  Al  comma  3 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996, le
parole   "vendute   ad   un  prezzo  diverso  da  quello  ridotto  in
applicazione  della  presente  legge"  sono  sostituite con le parole
"complessivamente vendute, risultanti dalla lettura delle colonnine e
riportate nel registro dell'ufficio tecnico di finanza (UTF)".
    4.  Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996,
sono inseriti i seguenti:
      "3-bis.  Il  gestore  e'  inoltre  tenuto,  all'inizio  di ogni
giornata  lavorativa, a verificare l'avvenuto corretto invio dei dati
dal POS di cui ai commi 2 e 3, riferiti al giorno precedente.
      3-ter.  Qualora  dalla  verifica di cui al comma 3-bis, risulti
che  i  dati  non  sono  stati  correttamente  trasmessi  al  sistema
informatico,  il  gestore  e'  tenuto  a darne comunicazione entro il
giorno  successivo  alla  competente camera di commercio, esibendo la
copia  degli  scontrini  rilasciati  e/o il registro dell'UTF al fini
dell'aggiornamento degli archivi informatici da parte della camera di
commercio medesima.".
    5,  Il  comma  4 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996, e'
sostituito dal seguente:
      "4.  Il  gestore  del  punto  vendita  non  puo'  consentire il
rifornimento  a  prezzo  ridotto  qualora l'identificativo a tal fine
consegnato  risulti rilasciato per un mezzo diverso rispetto a quello
per il quale e' richiesto il rifornimento o risulti disabilitato.".
    6.  Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996,
sono aggiunti i seguenti:
      "4-bis.  Le  notizie  ai gestori relative all'avvenuto corretto
invio  dei  dati  all'elaboratore  centrale di cui al comma 3-bis, ed
alle   disabilitazioni  degli  identificativi  di  cui  al  comma  4,
avvengono  mediante  comunicazione sui POS, con le modalita' indicate
al comma 2.
      4-ter.  La  giunta  regionale,  con  propria  deliberazione, e'
autorizzata  ad  attuare  gli  strumenti  necessari  alla progressiva
riduzione  e  parificazione  dei costi relativi alla trasmissione dei
dati mediante linea telefonica, di cui al presente articolo, da tutti
i punti vendita di carburante del Friuli-Venezia Giulia.".