Art. 9. Modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996 1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996, le parole "di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), su cui sia installato il software atto ad operare nei termini di cui all'allegato A), punti 3), 4) e 5)" sono sostituite dalle parole "di cui all'art. 3, comma 1, lettera f)". 2. II comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996, e' sostituito dal seguente: "2. Giornalmente i gestori dei punti vendita sono tenuti a comunicare alla propria camera di commercio i dati memorizzati nei POS, relativi alle quantit di benzine con e senza piombo vendute nella giornata lavorativa. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, salvo causa di forza maggiore. La trasmissione dei dati dai POS avviene tramite rete telefonica con collegamento ad un programma di gestione delle connessioni su apposite apparecchiature di interfaccia.". 3. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996, le parole "vendute ad un prezzo diverso da quello ridotto in applicazione della presente legge" sono sostituite con le parole "complessivamente vendute, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportate nel registro dell'ufficio tecnico di finanza (UTF)". 4. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Il gestore e' inoltre tenuto, all'inizio di ogni giornata lavorativa, a verificare l'avvenuto corretto invio dei dati dal POS di cui ai commi 2 e 3, riferiti al giorno precedente. 3-ter. Qualora dalla verifica di cui al comma 3-bis, risulti che i dati non sono stati correttamente trasmessi al sistema informatico, il gestore e' tenuto a darne comunicazione entro il giorno successivo alla competente camera di commercio, esibendo la copia degli scontrini rilasciati e/o il registro dell'UTF al fini dell'aggiornamento degli archivi informatici da parte della camera di commercio medesima.". 5, Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996, e' sostituito dal seguente: "4. Il gestore del punto vendita non puo' consentire il rifornimento a prezzo ridotto qualora l'identificativo a tal fine consegnato risulti rilasciato per un mezzo diverso rispetto a quello per il quale e' richiesto il rifornimento o risulti disabilitato.". 6. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Le notizie ai gestori relative all'avvenuto corretto invio dei dati all'elaboratore centrale di cui al comma 3-bis, ed alle disabilitazioni degli identificativi di cui al comma 4, avvengono mediante comunicazione sui POS, con le modalita' indicate al comma 2. 4-ter. La giunta regionale, con propria deliberazione, e' autorizzata ad attuare gli strumenti necessari alla progressiva riduzione e parificazione dei costi relativi alla trasmissione dei dati mediante linea telefonica, di cui al presente articolo, da tutti i punti vendita di carburante del Friuli-Venezia Giulia.".