(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Regolamento   per  la  raccolta  dei  funghi  epigei  nel  territorio
                              regionale
    1.  La  raccolta  dei  funghi epigei freschi nel territorio della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e'  disciplinata,  in attuazione dei
principi  della  legge  23 agosto 1993, n. 352, da un regolamento, da
adottare,  previo  parere  vincolante  della  competente  commissione
consiliare,  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della presente legge. La competente commissione consiliare esprime il
parere  entro  trenta  giorni  dalla data di ricezione della relativa
richiesta;  decorso  tale termine, il regolamento e' emanato anche in
mancanza  del  parere. Tale procedura trova altresi' applicazione per
le modificazioni al regolamento.
    2.  Il  regolamento  di cui al comma 1, disciplina la materia mel
respetto dei seguenti principi:
      a)  le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle
province, dalle comunita' montane e dai comuni;
      b)  la raccolta dei funghi e' esercitata nell'intero territorio
regionale,  salvo  le  situazioni  di  cui  alle lettere c) ed h), da
soggetti  maggiorenni  in  possesso  di  autorizzazione  onerosa  con
validita'  permanente  rilasciata  previo  superamento  di colloquio,
salvo le situazioni di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza
delle  principali  norme  vigenti  per la raccolta, il trasporto e la
conservazione dei funghi e del loro rapporto con l'ambiente;
      c) per completare l'offerta turistica nei territori montani, la
raccolta  e'  esercitata altresi' da soggetti maggiorenni in possesso
di   permessi  temporanei,  di  durata  non  superiore  a  due  mesi,
rilasciati dai comuni e dalle comunita' montane, entro limiti massimi
dagli stessi stabiliti e con validita' per i rispettivi territori;
      d)   i  titolari  di  diritti  reali  di  godimento  sui  fondi
praticano,  per  qualsiasi  finalita', la raccolta negli stessi senza
limitazioni  di  qualita'  e senza il possesso dell'autorizzazione di
cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);
      e)  le  autorizzazioni  e  i  permessi temporanei consentono la
raccolta anche da parte dei familiari;
      f)  i  soggetti  maggiorenni residenti, titolari di permessi di
raccolta  ai  sensi  delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore
della  presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni,
possono  ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera
b)  senza  il  superamento  del  colloquio;  sono altresi' esentati i
cittadini  in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi
del decreto del Ministero della sanita' 29 novembre 1996, n. 686;
      g)  i  proprietari o i conduttori di terreni possono reservarsi
la raccolta dei funghi, previa recinzione o idonea tabellazione degli
stessi;
      h) la Regione individua nei territori classificati montani, per
il  rispetto  di  usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia
turistica,  le  zone  nelle  quali  la raccolta e' consentita solo ai
residenti e ai titolari di permesso temporaneo;
      i)  la  quantita' massima di raccolta giornaliera e' fissata in
kg 3 pro capite;
      l)  per i residenti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge
n.  352/1993, che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il
loro  reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta e'
fissato in kg 15 pro capite;
      m) la Regione puo' stabilire divieti permanenti o temporanei di
raccolta, per una o piu' specie di funghi, per motivi di salvaguardia
dell'ecosistema o sanitari;
      n) speciali autorizzazioni temporanee, con validita' limitata e
per  la  raccolta  di  alcune  predeterminate  specie  e quantita' di
funghi,  sono  rilasciate  a persone fisiche in possesso di specifici
requisiti,  per  motivi  di studio o per l'allestimo'ento di rassegne
micologiche;
      o)  istituzione di una commissione scientifica regionale per la
micologia  quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle
Universita'  degli  studi  di  Trieste  e  Udine,  degli  ispettorati
micologici,  della aziende per i servizi sanitari, delle associazioni
micologiche  e  naturalistiche  maggiormente  rappresentative e delle
strutture regionali competenti nella materia;
      p)  istituzione,  presso  le  province  e le comunita' montane,
delle  commissioni per lo svolgimento dei colloqui per rilascio delle
autorizzazioni  di cui alla lettera b) con componenti designati dagli
stessi  enti, dalle aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di
nominativi, dalle principali associazioni micologiche;
      q)  province  e comunita' montane promuovono annualmente, anche
avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di
preparazione al colloquio, in sede decentrata;
      r) istituzione degli ispettorati micologici di cui all'articolo
1,  comma  2,  del  decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio
1995,  n.  376, da parte delle aziende per i servizi sanitari, per lo
svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministero della sanita'
16  ottobre  1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  258  del  4  novembre  1998,  entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non
gia' istituiti;
      s) la Regione determina annualmente, in forma differenziata tra
residenti in Regione e non residenti, i corrispettivi per il rilascio
o  rinnovo  delle  autoriazzazioni  e  per  il  rilascio dei permessi
temporanei.  I  comuni  e  le  comunita'  montane  possono  stabilire
riduzioni  sino al cento per cento dell'importo per i richiedenti che
soggiornano  nei  territori  di  validita' del permesso temporaneo. I
corrispettivi  per  il  rilascio  delle autorizzazioni e dei permessi
temporanei  sono  introitati  dagli  enti  rilascianti e destinaati a
sollievo   delle   spese  delle  funzioni  nel  settore,  nonche'  al
finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente;
      t)  disciplina  transitoria  per un periodo non superiore a tre
anni,   durante  i  quali  sono  rilasciati  permessi  temporanei  di
raccolta,  di  durata  non  superiore  ad un anno, dai comuni e dalle
comunita'  montane,  validi  per  i  respettivi territori, nel numero
massimo  dagli  stessi stabiliti. Il corrispettivo per il rilascio e'
determinaato  con le modalita' e per le finalita' di cui alla lettera
s);
      u)  la  vigilanza  sull'applicazione  delle norme regolamentari
spetta,  sedondo  le  rispettive  competenze,  al personale del corpo
forestale regionale, delle province e dei comuni.
    3.  La  disciplina  regolamentare  di  cui  ai commi 1 e 2, trova
applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2001.