Art. 2. Commercializzazione dei funghi epigei 1. La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati e' disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le modalita' di applicazione sul territorio regionale possono essere disciplinate con apposita direttiva approvata dalla giunta regionale. 3. Con deliberazione della giunta regionale puo' essere integrato l'elenco delle specie di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione. Le integrazioni sono trasmesse al Ministero della sanita' che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.