Art. 2.
                Commercializzazione dei funghi epigei
    1.  La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati
e'  disciplinata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
376/1995, e successive modificazioni ed integrazioni.
    2.  Le modalita' di applicazione sul territorio regionale possono
essere  disciplinate  con  apposita  direttiva approvata dalla giunta
regionale.
    3. Con deliberazione della giunta regionale puo' essere integrato
l'elenco   delle  specie  di  cui  all'allegato  I  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 376/1995 con altre specie commestibili
riconosciute  idonee  alla  commercializzazione. Le integrazioni sono
trasmesse  al Ministero della sanita' che provvede alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.