Art. 3.
                   Struttura regionale competente
    1.  Gli  adempimenti  facenti  riferimento  alla Regione previsti
dalla  presente  legge  e  dal  regolamento  di  cui all'art. 1, sono
attuati  dalla  direzione  regionale delle foreste, in collaborazione
con le altre direzioni regionali, secondo le rispettive competenze.