Art. 4.
     Integrazioni all'art. 23 della legge regionale n. 34/1981,
                       in materia di vigilanza
    1.  All'art.  23 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, dopo
il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
      "All'accertamento  ed alla contestazione delle violazioni della
presente  legge  provvedono  altresi'  le  guardie giurate volontarie
delle   associazioni   di   protezione  ambientale  riconosciute  dal
Ministero  dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di
guardia  giurata  ai  sensi  del  testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che
siano  in  possesso  di  decreto  prefettizio  per l'esplemento delle
attivita' di vigilanza sulla tutela dell'ambiente e della fauna.
      I  soggetti  incaricati dell'accertamento e della contestazione
delle  violazioni  della  presente  legge  devono  essere  muniti  di
documento  che  ne  attesti  la  legittimazione  all'esercizio  della
funzione.  I  soggetti  e  gli  organi che procedono all'accertamento
delle  violazioni  ai  sensi  del presente articolo sono titolari dei
poteri  previsti  dall'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri
di accertamento previsti dalle leggi vigenti.".