Art. 4. Integrazioni all'art. 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza 1. All'art. 23 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: "All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni della presente legge provvedono altresi' le guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che siano in possesso di decreto prefettizio per l'esplemento delle attivita' di vigilanza sulla tutela dell'ambiente e della fauna. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni della presente legge devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione. I soggetti e gli organi che procedono all'accertamento delle violazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.".