Art. 19.
                  Tutela del patrimonio zootecnico
    I.  La  Regione,  le  province,  i comuni singoli o associati, le
comunita'  montane  promuovono  opportuni piani di cattura per i cani
vaganti   o   inselvatichiti  di  concerto  con  le  associazioni  di
protezione animale .e venatorie.
    2.   La   Regione   stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'indennizzo  agli  imprenditori  agricoli  delle perdite di bestiame
causate da cani randagi o inselvatichiti.