Art. 2. Stato giuridico ed economico dei componenti della giunta regionale che non fanno parte del consiglio regionale 1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, concernente il trattamento economico dei consiglieri regionali e' inserito il seguente: 2-bis. Ai componenti della giunta regionale che non fanno parte del consiglio regionale e' corrisposta una indennita' pari all'indennita' di carica spettante ai consiglieri regionali. Agli stessi sono estesi, per tutto il tempo in cui svolgono l'attivita' di assessore, i rimborsi spese, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa nonche' tutte le altre disposizioni previste dalla normativa statale e regionale per i consiglieri regionali e per gli assessori consiglieri. Ad essi non si applicano le disposizioni previste dal capo II e dal capo III della presente legge".