Art. 2.
 Stato giuridico ed economico dei componenti della giunta regionale
             che non fanno parte del consiglio regionale
    1.  Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 16 febbraio
1987,  n.  3,  concernente  il  trattamento economico dei consiglieri
regionali e' inserito il seguente:
        2-bis.  Ai  componenti  della  giunta regionale che non fanno
parte  del  consiglio  regionale  e'  corrisposta una indennita' pari
all'indennita' di carica spettante ai consiglieri regionali.
      Agli  stessi  sono  estesi,  per tutto il tempo in cui svolgono
l'attivita'   di  assessore,  i  rimborsi  spese,  i  trattamenti  di
missione,  le disposizioni per il collocamento in aspettativa nonche'
tutte  le  altre  disposizioni  previste  dalla  normativa  statale e
regionale   per   i   consiglieri   regionali  e  per  gli  assessori
consiglieri.
      Ad essi non si applicano le disposizioni previste dal capo II e
dal capo III della presente legge".