Art. 3. Istituzione delle unita' operative tecnico professionali 1. Presso ogni azienda U.S.L. e azienda ospedaliera sono attivate le seguenti unita' operative tecnico professionali: a) attivita' infermieristiche; b) servizio sociale professionale; c) riabilitazione funzionale; d) attivita' tecniche di radiologia medica; e) attivita' tecniche di laboratorio medico. 1. Le aziende U.S.L. devono altresi' attivare la unita' operativa relativa alle attivita' tecniche di prevenzione, vigilanza e ispezione e possono attivare altre unita' operative tecnico professionali in base alle indicazioni regionali o alle scelte aziendali.