Art. 3.
      Istituzione delle unita' operative tecnico professionali
    1. Presso ogni azienda U.S.L. e azienda ospedaliera sono attivate
le seguenti unita' operative tecnico professionali:
      a) attivita' infermieristiche;
      b) servizio sociale professionale;
      c) riabilitazione funzionale;
      d) attivita' tecniche di radiologia medica;
      e) attivita' tecniche di laboratorio medico.
    1. Le aziende U.S.L. devono altresi' attivare la unita' operativa
relativa   alle   attivita'  tecniche  di  prevenzione,  vigilanza  e
ispezione   e   possono   attivare  altre  unita'  operative  tecnico
professionali  in  base  alle  indicazioni  regionali  o  alle scelte
aziendali.