Art. 4. Norme transitorie 1. In attesa dell'emenazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8-ter del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte da sanitari in forma singola o associata non necessitano dell'autorizzazione prevista dalla legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilata e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997). 2. L'esercizio degli studi di cui al comma 1, e' regolato dai principi contenuti nel decreto ministeriale 28 settembre 1990 (norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private) e dalle norme in materia di igiene e sanita' pubblica e di sicurezza. 3. Il termine di cui all'art. 6, comma 2, della l.r. 20/1999, e' prorogato fino al 31 ottobre 2000.