Art. 4.
                          Norme transitorie
    1.   In   attesa   dell'emenazione   dell'atto   di  indirizzo  e
coordinamento  di cui all'art. 8-ter del d.lgs. 502/1992 e successive
modifiche  e integrazioni, gli studi odontoiatrici, medici e di altre
professioni  sanitarie  condotte  da  sanitari  in  forma  singola  o
associata  non  necessitano  dell'autorizzazione prevista dalla legge
regionale  30  luglio 1999 n. 20 (norme in materia di autorizzazione,
vigilata  e  accreditamento  per i presidi sanitari e socio-sanitari,
pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997).
    2.  L'esercizio  degli  studi  di cui al comma 1, e' regolato dai
principi  contenuti nel decreto ministeriale 28 settembre 1990 (norme
di  protezione  dal  contagio  professionale  da  HIV nelle strutture
sanitarie  ed  assistenziali  pubbliche  e  private) e dalle norme in
materia di igiene e sanita' pubblica e di sicurezza.
    3.  Il termine di cui all'art. 6, comma 2, della l.r. 20/1999, e'
prorogato fino al 31 ottobre 2000.