Art. 2.
                 Rapporti residui e giudizi pendenti
    1.  Tutti  i  rapporti  giuridici  gia'  facenti capo alle unita'
sanitarie  locali,  agli  istituti  di  ricovero  e  cura a carattere
scientifico   (IST   e   Istituto   Giannina  Gaslini)  e  agli  enti
convenzionati  ai  sensi dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n.
833  (istituzione del servizio sanitario nazionale) (ente ospedaliero
Ospedale  Galliere  e  Ospedale Evangelico Internazionale ), operanti
nella Regione Liguria, ancorche' oggetto di giudizi in qualsiasi sede
e  grado,  s'intendono  di  diritto  trasferiti  in capo alle aziende
unita'  sanitarie  locali  o  alle  aziende ospedaliere istituite con
legge  regionale  8  agosto  1994  n.  42  (disciplina  delle  unita'
sanitarie  locali  e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario
regionale  in  attuazione  dei  decreti  legislativi  n.  502  del 30
dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993), nonche' agli istituti ed
enti  sopraindicati,  ai quali restano attribuite la titolarita' e la
legittimazione,  sostanziale  e  processuale,  attiva e passiva, e il
relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti.
    2.  In  ogni  caso,  nessun  onere finanziario puo' gravare sulle
aziende, istituti ed enti di cui al comma 1, per eventuali situazioni
debitorie ulteriori o sopravvenute.