Art. 2. Rapporti residui e giudizi pendenti 1. Tutti i rapporti giuridici gia' facenti capo alle unita' sanitarie locali, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IST e Istituto Giannina Gaslini) e agli enti convenzionati ai sensi dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale) (ente ospedaliero Ospedale Galliere e Ospedale Evangelico Internazionale ), operanti nella Regione Liguria, ancorche' oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, s'intendono di diritto trasferiti in capo alle aziende unita' sanitarie locali o alle aziende ospedaliere istituite con legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993), nonche' agli istituti ed enti sopraindicati, ai quali restano attribuite la titolarita' e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti. 2. In ogni caso, nessun onere finanziario puo' gravare sulle aziende, istituti ed enti di cui al comma 1, per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute.