Art. 3.
                        Copertura finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede   con   gli   stanziamenti   iscritti   al   capitolo   5205
"Trasferimento  delle  disponibilita'  provenienti  da  operazioni di
mutuo effetttate per la copertura della quota residuale del disavanzo
di  parate corrente del servizio sanitario nazionale a tutto il 1994,
nonche' per il ripiano dei disavanzi degli esercizi 1995 e 1996 (D.L.
13  dicembre 1996, n. 630 convertito con modificazioni nella legge 11
febbraio  1997,  n.  21)"  nello stato di prevenzione della spesa del
bilancio  regionale  per  l'anno  finanziario  2000.  Tali somme sono
erogate  a  titolo di anticipazione dei fondi statali che al medesimo
titolo dovessero essere trasferiti.