Art. 3. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 5205 "Trasferimento delle disponibilita' provenienti da operazioni di mutuo effetttate per la copertura della quota residuale del disavanzo di parate corrente del servizio sanitario nazionale a tutto il 1994, nonche' per il ripiano dei disavanzi degli esercizi 1995 e 1996 (D.L. 13 dicembre 1996, n. 630 convertito con modificazioni nella legge 11 febbraio 1997, n. 21)" nello stato di prevenzione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2000. Tali somme sono erogate a titolo di anticipazione dei fondi statali che al medesimo titolo dovessero essere trasferiti.