Art. 13. Corsi di formazione professionale 1. Le province, nel rispetto del programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui alla legge, regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per le politiche attive del lavoro), possono approvare, in sede di piano annuale di formazione professionale, appositi corsi diretti all qualificazione, aggiornamento e specializzazione delle figure professionali di guida e istruttore subacqueo a scopo turistico e ricreativo.