Art. 13.
                  Corsi di formazione professionale
    1.  Le  province,  nel  rispetto  del  programma  triennale delle
politiche  attive  del lavoro di cui alla legge, regionale 5 novembre
1993 n. 52 (disposizioni per le politiche attive del lavoro), possono
approvare,  in  sede  di  piano  annuale di formazione professionale,
appositi   corsi   diretti   all   qualificazione,   aggiornamento  e
specializzazione  delle  figure  professionali  di guida e istruttore
subacqueo a scopo turistico e ricreativo.