Art. 14. S a n z i o n i 1. Coloro che esercitano l'attivita' di operatore del turismo subacqueo senza essere iscritti alla apposita sezione dell'elenco regionale di cui all'art. 3, sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000. 2. Gli iscritti nell'elenco regionale che nell'esercizio della loro attivita' violino i limiti previsti dall'art. 2, comma 1, sono sospesi dall'elenco di cui all'art. 3, per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno; nel caso di ripetuta violazione puo' essere disposta la cancellazione con divieto di iscrizione per un periodo non inferiore a tre anni. Dell'avvenuta applicazione della sanzione e' data tempestiva comunicazione alla organizzazione didattica che ha rilasciato il brevetto subacqueo. 3. Chi ricorre all'uso della denominazione centro di immersione o di addestramento subacqueo senza essere iscritto nella specifica sezione dell'elenco di cui all'art. 3, e' punito con la sanzione da lire 300.000 a lire 900.000. 4. Per i centri e le associazioni che si avvalgono di guide ed istruttori non autorizzati all'esercizio dell'attivita' si applica una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000. 5. Per l'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.