Art. 14.
                           S a n z i o n i
    1.  Coloro  che  esercitano  l'attivita' di operatore del turismo
subacqueo  senza  essere  iscritti  alla apposita sezione dell'elenco
regionale   di  cui  all'art.  3,  sono  passibili  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000.
    2.  Gli  iscritti  nell'elenco regionale che nell'esercizio della
loro  attivita'  violino i limiti previsti dall'art. 2, comma 1, sono
sospesi  dall'elenco  di  cui all'art. 3, per un periodo minimo di un
mese  e  massimo  di  un  anno;  nel caso di ripetuta violazione puo'
essere  disposta  la  cancellazione  con divieto di iscrizione per un
periodo  non  inferiore  a tre anni. Dell'avvenuta applicazione della
sanzione   e'   data  tempestiva  comunicazione  alla  organizzazione
didattica che ha rilasciato il brevetto subacqueo.
    3. Chi ricorre all'uso della denominazione centro di immersione o
di  addestramento  subacqueo  senza  essere  iscritto nella specifica
sezione  dell'elenco  di cui all'art. 3, e' punito con la sanzione da
lire 300.000 a lire 900.000.
    4.  Per  i  centri e le associazioni che si avvalgono di guide ed
istruttori  non  autorizzati  all'esercizio dell'attivita' si applica
una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.
    5.  Per  l'accertamento  delle  violazioni e la irrogazione delle
sanzioni  di  cui  alla  presente legge si applica la legge regionale
2 dicembre  1982  n.  45  (norme  per  l'applicazione  delle sanzioni
amministrative  e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da
essa  individuati,  delegati o subdelegati) e successive modifiche ed
integrazioni.