Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
    1.  Ai fini della presente legge per immersione subacquea a scopo
turistico   e   ricreativo   si  intende  l'insieme  delle  attivita'
ecosostenibili  volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso,
nelle  forme  diurne  e  notturne.  Tali  attivita' se effettuate con
autorespiratore  devono  essere  esercitate da persone in possesso di
brevetto  subacqueo  ed  entro i limiti previsti dal brevetto stesso.
Per  le  immersioni  subacquee  con autorespiratore ad aria il limite
massimo di profondita' e' di 50 metri.
    2.   Per   brevetto   subacqueo   si'  intende  un  attestato  di
addestramento   rilasciato   da   un   istruttore   subacqueo  previo
superamento  del  relativo  corso  teorico  pratico,  emesso  da  una
organizzazione didattica iscritta nell'elenco di cui all'art. 3.
    3.  Per  organizzazione  didattica  per le attivita' subacquee in
campo  turistico e ricreativo si intende l'impresa o l'associazione a
diffusione  nazionale  o  internazionale,  italiana  o straniera, che
preveda  come  oggetto  sociale esclusivo o principale l'esercizio di
attivita'  di  formazione  e  addestramento dal livello di ingresso a
quello di istruttore subacqueo.
    4.  Per  istruttore  subacqueo  si  intende  chi,  in possesso di
corrispondente  brevetto  a  scopo  turistico e ricreativo, insegna a
persone  singole  o  a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in
tutte  le  sue specializzazioni. L'istruttore subacqueo puo' svolgere
anche l'attivita' di guida subacquea.
    5.   Per   guida   subacquea  si  intende  chi,  in  possesso  di
corrispondente  brevetto  a  scopo  turistico  e  ricreativo, assiste
l'istruttore  subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi ovvero
accompagna  singoli  o gruppi in possesso di brevetto almeno di primo
livello   rilasciato   dalle   organizzazioni   didattiche   iscritte
nell'elenco regionale di cui all'art. 3.
    6.  Per  centri  di  immersione  e di addestramento subacquei, di
seguito definiti centri , si in tendono quelle imprese che operano in
prossimita'  del litorale marino o di uno specchio di acque interno e
che   dispongono  di  risorse  di  tipo  logistico,  organizzativo  e
strumentale   per   offrire  servizi  specializzati  per  il  turismo
attraverso    il    supporto   alla   pratica   e   all'apprendimento
dell'attivita' turistico ricreativa subacquea, con standard operativi
che  garantiscano  la massima sicurezza dei clienti e degli operatori
nonche'   il   rispetto  delle  norme  infortunistiche  e  di  tutela
dell'ambiente.