Art. 4.
      Esercizio della attivita' di guida e istruttore subcqueo
    1.  L'esercizio  dell'attivita' di guida e istruttore subacqueo a
scopo   turistico  e  ricreativo  nel  territorio  della  Liguria  e'
subordinato  alla  iscrizione  nella  specifica  sezione  dell'elenco
regionale  di cui all'art. 3. Ai fini della iscrizione le guide e gli
istruttori devono possedere i seguenti requisiti:
      a) maggiore eta';
      b) cittadinanza  italiana  o  di altro Stato membro dell'Unione
europea.  Sono  equiparati  i  cittadini  extracomunitari  che  hanno
regolarizzato  la  loro  posizione  ai  sensi del decreto legislativo
25 luglio  1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero) e successive modificazioni;
      c) non  aver riportato condanne tra quelle previste all'art. 11
del   testo   unico   approvato   con   R.D.  773/1931  e  successive
modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
      d) diploma   di   scuola  dell'obbligo,  o  diploma  conseguito
all'estero  per  il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente
autorita' italiana;
      e) brevetto  di  istruttore  subacqueo  o  di  guida  subacquea
rilasciato,   previo  esame  teorico-pratico  da  una  organizzazione
didattica iscritta nell'elenco di cui all'art. 3;
      f) copertura  assicurativa  mediante polizza di responsabilita'
civile, per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle
attivita' svolte con massimale stabilito dalla giunta regionale;
      g) idoneita' psicofisica allo svolgimento dell'attivita'.
    2.   Per   gli  istruttori  subacquei  e'  inoltre  richiesta  la
conoscenza di tecniche e teoria di insegnamento a singoli e a gruppi.
    3.  L'esercizio  della attivita' di guida ed istruttore subacqueo
puo'  essere  svolto  all'interno  dei  centri  di  immersione  e  di
addestramento  subacquei  di  cui  all'art.  5,  e  all'interno delle
associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 6.