Art. 4. Esercizio della attivita' di guida e istruttore subcqueo 1. L'esercizio dell'attivita' di guida e istruttore subacqueo a scopo turistico e ricreativo nel territorio della Liguria e' subordinato alla iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'art. 3. Ai fini della iscrizione le guide e gli istruttori devono possedere i seguenti requisiti: a) maggiore eta'; b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni; c) non aver riportato condanne tra quelle previste all'art. 11 del testo unico approvato con R.D. 773/1931 e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) diploma di scuola dell'obbligo, o diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorita' italiana; e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico-pratico da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco di cui all'art. 3; f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilita' civile, per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attivita' svolte con massimale stabilito dalla giunta regionale; g) idoneita' psicofisica allo svolgimento dell'attivita'. 2. Per gli istruttori subacquei e' inoltre richiesta la conoscenza di tecniche e teoria di insegnamento a singoli e a gruppi. 3. L'esercizio della attivita' di guida ed istruttore subacqueo puo' essere svolto all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacquei di cui all'art. 5, e all'interno delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 6.