Art. 6. Associazioni senza scopo di lucro 1. Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono l'attivita' subacquea in modo continuativo, prevalentemente per i propri, associati, per esercitare l'attivita' nel territorio della Liguria devono essere iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 3, e possedere i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c), d), e), f).