Art. 6.
                  Associazioni senza scopo di lucro
    1.  Le  associazioni  senza scopo di lucro a carattere nazionale,
regionale  e  locale  che  svolgono  l'attivita'  subacquea  in  modo
continuativo, prevalentemente per i propri, associati, per esercitare
l'attivita'  nel  territorio  della  Liguria  devono  essere iscritte
nell'elenco  regionale  di cui all'art. 3, e possedere i requisiti di
cui all'art. 5, comma 1, lettere c), d), e), f).