Art. 7.
                      organizzazioni didattiche
    1.  Possono essere iscritte nell'elenco regionale degli operatori
del   turismo   subacqueo   quelle   organizzazioni   didattiche  per
l'immersione subacquea italiane e straniere con attivita' consolidata
e documentata, anche nell'ambito. dell'Unione europea, i cui percorsi
formativi  prevedano  oltre alle tecniche e alla teoria di base anche
tecniche  e  teoria  di immersioni speciali, di salvamento e di primo
soccorso,  nonche' l'insegnamento della morfologia dei fondali marini
e  delle  caratteristiche  della flora e dalla fauna in essi viventi,
con particolare riguardo a quelli liguri.
    2.   Gli  istruttori  e  le  guide  subacquee  sono  obbligati  a
frequentare i corsi di aggiornamento predisposti dalla organizzazione
didattica che ha rilasciato il relativo brevetto.