Art. 7. organizzazioni didattiche 1. Possono essere iscritte nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo quelle organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea italiane e straniere con attivita' consolidata e documentata, anche nell'ambito. dell'Unione europea, i cui percorsi formativi prevedano oltre alle tecniche e alla teoria di base anche tecniche e teoria di immersioni speciali, di salvamento e di primo soccorso, nonche' l'insegnamento della morfologia dei fondali marini e delle caratteristiche della flora e dalla fauna in essi viventi, con particolare riguardo a quelli liguri. 2. Gli istruttori e le guide subacquee sono obbligati a frequentare i corsi di aggiornamento predisposti dalla organizzazione didattica che ha rilasciato il relativo brevetto.