Art. 9.
 Commissione per le attivita' subacquee a scopo turistico ricreativo
    1.  E'  istituita con deliberazione della giunta regionale presso
l'assessorato  competente  la  commissione regionale per le attivita'
subacquee a scopo turistico e ricreativo.
    2. La commissione e' composta da:
      a) due   rappresentanti   rispettivamente  per  ciascuna  delle
sezioni a) e b) dell'elenco di cui all'art. 3;
      b) un rappresentante rispettivamente per ciascuna delle sezioni
c), d) ed e) dell'elenco di cui all'art. 3;
      c) due funzionari dell'assessorato competente di cui uno svolge
le funzioni di presidente.
        I componenti di cui alle lettere a) e b) sono designati dagli
iscritti  all'elenco  regionale  di  cui all'art. 3, tra gli iscritti
stessi.
    3.  La  mancata  partecipazione  a tre riunioni consecutive senza
giustificato motivo comporta la decadenza dalla commissione stessa.
    4.  La  commissione dura in carica quattro anni ed opera a titolo
gratuito.
    5.  La  commissione delibera a maggioranza dei componenti. Svolge
le  funzioni  di segretario un dipendente regionale con qualifica non
inferiore al livello C.