Art. 9. Commissione per le attivita' subacquee a scopo turistico ricreativo 1. E' istituita con deliberazione della giunta regionale presso l'assessorato competente la commissione regionale per le attivita' subacquee a scopo turistico e ricreativo. 2. La commissione e' composta da: a) due rappresentanti rispettivamente per ciascuna delle sezioni a) e b) dell'elenco di cui all'art. 3; b) un rappresentante rispettivamente per ciascuna delle sezioni c), d) ed e) dell'elenco di cui all'art. 3; c) due funzionari dell'assessorato competente di cui uno svolge le funzioni di presidente. I componenti di cui alle lettere a) e b) sono designati dagli iscritti all'elenco regionale di cui all'art. 3, tra gli iscritti stessi. 3. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla commissione stessa. 4. La commissione dura in carica quattro anni ed opera a titolo gratuito. 5. La commissione delibera a maggioranza dei componenti. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale con qualifica non inferiore al livello C.