Art. 3. Inserimento nuovo articolo 1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 10/1994 e' aggiunto il seguente: "Art. 31-bis (Istituzione del fondo regionale di garanzia). - 1. E' istituito il "fondo regionale per il superamento delle situazioni di morosita' pregressa" al fine di consentire la effettiva attuazione di quanto previsto all'art. 31, di entita' pari a lire 500 milioni annue. Il fondo e' utilizzato per il trenta per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi e per il settanta per cento a favore delle fondazioni e associazioni riconosciute di cui al comma 2. 2. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la gestione dei fondi speciali sono iscritte in un apposito elenco tenuto presso la giunta regionale, a condizione che i relativi atti costitutivi o i relativi statuti risultino compatibili con le finalita' del fondo. 3. I contributi di cui al comma 1, sono concessi ai consorzi e alle cooperative di garanzia collettiva fidi a condizione che essi costituiscano speciali fondi finalizzati a garantire per una somma superiore al cinquanta per cento del dovuto le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine a favore degli assegnatari morosi nel pagamento del canone e dei servizi a rimborso. 4. I contributi di cui al comma 1, sono concessi alle fondazioni e alle associazioni che prestano garanzie alle banche al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti meritevoli, in effettivo stato di bisogno e con apparente capacita' di restituzione, che incontrano difficolta' di accesso al credito finalizzato alla estinzione delle morosita' nel pagamento del canone e dei servizi a rimborso. I finanziamenti di cui sopra possono essere erogati direttamente dai soggetti gestori dei contrubuti. 5. La giunta regionale provvede entro il 30 giugno al riparto della quota del fondo di spettanza tra i diversi soggetti, tenendo conto dell'ambito territoriale di operativita' e dell'attivita' e gia' svolta e debitamente documentata. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione delle presenti disposizioni si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel riparto si avra' riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti. Il contributo erogabile a favore dei beneficiari non puo' essere comunque superiore a lire 25 milioni. 6. Gli interessi derivanti dal deposito bancario del contributo, al netto delle spese di gestione documentate, affluiscono nel fondo regionale di cui al comma 1. 7. Entro il 31 marzo i consorzi o cooperative, le fondazioni e le associazioni ai quali sono stati concessi i contributi trasmettono alla giunta regionale e all'azienda regionale territoriale per l'edilizia territorialmente competente una relazione che attesta, con riferimento all'anno precedente: a) l'ammontare dei prestiti garantiti; b) l'elenco dei beneficiari; c) il rendiconto delle spese di gestione; d) l'elenco delle insolvenze. In caso della cessazione delle attivita', per qualsiasi motivo, il contributo non impegnato per la concessione di garanzie, comprensivo degli interessi maturati, e' restituito al bilancio regionale. Per le somme gia' impegnate la restituzione dovra' avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti, al netto delle insolvenze. 8. Per gli assegnatari che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo la procedura di cui all'art. 31, comma 5, puo' trovare applicazione piu' di una volta.".