Art. 3.
                     Inserimento nuovo articolo
    1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 10/1994 e' aggiunto il
seguente:
    "Art.  31-bis (Istituzione del fondo regionale di garanzia). - 1.
E'  istituito il "fondo regionale per il superamento delle situazioni
di morosita' pregressa" al fine di consentire la effettiva attuazione
di  quanto  previsto  all'art. 31, di entita' pari a lire 500 milioni
annue.   Il   fondo  e'  utilizzato  per  il  trenta  per  cento  per
l'erogazione  di  contributi  a  favore  di  appositi  fondi speciali
costituiti  dai  consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi e
per  il  settanta  per cento a favore delle fondazioni e associazioni
riconosciute di cui al comma 2.
    2.  Le  fondazioni e le associazioni riconosciute per la gestione
dei  fondi speciali sono iscritte in un apposito elenco tenuto presso
la giunta regionale, a condizione che i relativi atti costitutivi o i
relativi statuti risultino compatibili con le finalita' del fondo.
    3.  I  contributi  di cui al comma 1, sono concessi ai consorzi e
alle  cooperative  di  garanzia collettiva fidi a condizione che essi
costituiscano  speciali  fondi  finalizzati a garantire per una somma
superiore  al cinquanta per cento del dovuto le banche e gli istituti
di credito che concedono finanziamenti a medio termine a favore degli
assegnatari morosi nel pagamento del canone e dei servizi a rimborso.
    4.  I contributi di cui al comma 1, sono concessi alle fondazioni
e  alle  associazioni  che  prestano  garanzie alle banche al fine di
favorire  l'erogazione  di  finanziamenti  a  soggetti meritevoli, in
effettivo stato di bisogno e con apparente capacita' di restituzione,
che  incontrano  difficolta'  di  accesso al credito finalizzato alla
estinzione  delle  morosita' nel pagamento del canone e dei servizi a
rimborso.  I  finanziamenti  di  cui  sopra  possono  essere  erogati
direttamente dai soggetti gestori dei contrubuti.
    5.  La  giunta  regionale  provvede entro il 30 giugno al riparto
della  quota  del  fondo di spettanza tra i diversi soggetti, tenendo
conto  dell'ambito  territoriale  di  operativita' e dell'attivita' e
gia'  svolta  e  debitamente  documentata.  Per gli anni successivi a
quello  di prima applicazione delle presenti disposizioni si provvede
nei  limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio e nel riparto si avra'
riguardo  anche  al  volume  di  garanzie  rilasciate  a  valere  sui
contributi ottenuti. Il contributo erogabile a favore dei beneficiari
non puo' essere comunque superiore a lire 25 milioni.
    6.  Gli interessi derivanti dal deposito bancario del contributo,
al  netto  delle spese di gestione documentate, affluiscono nel fondo
regionale di cui al comma 1.
    7. Entro il 31 marzo i consorzi o cooperative, le fondazioni e le
associazioni  ai  quali  sono stati concessi i contributi trasmettono
alla  giunta  regionale  e  all'azienda  regionale  territoriale  per
l'edilizia territorialmente competente una relazione che attesta, con
riferimento all'anno precedente:
      a) l'ammontare dei prestiti garantiti;
      b) l'elenco dei beneficiari;
      c) il rendiconto delle spese di gestione;
      d) l'elenco delle insolvenze.
      In caso della cessazione delle attivita', per qualsiasi motivo,
il   contributo   non  impegnato  per  la  concessione  di  garanzie,
comprensivo  degli  interessi  maturati,  e'  restituito  al bilancio
regionale.  Per  le  somme  gia'  impegnate  la  restituzione  dovra'
avvenire  entro  sei  mesi  dal rimborso dei prestiti, al netto delle
insolvenze.
    8. Per gli assegnatari che si avvalgono delle disposizioni di cui
al  presente  articolo la procedura di cui all'art. 31, comma 5, puo'
trovare applicazione piu' di una volta.".