Art. 4.
                          Norma finanziaria
    1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
finanziario  2000  e'  istituito  il  capitolo 2874 con denominazione
"fondo  regionale  di  garanzia per l'edilizia residenziale pubblica"
con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza e di
cassa.
    2.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
si  provvede  con  prelevamento  di  lire  500  milioni in termini di
competenza  e  di  cassa  dal capitolo 9500 "fondo occorrente per far
fronte  ad  oneri  dipendenti  da  provvedimenti legislativi in corso
concernenti spese correnti per funzioni normali".
    3.  Agli  oneri  per  gli  esercizi successivi si provvede con le
relative leggi di bilancio.
      La  presente  legge  regionale  sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 27 marzo 2000
                                MORI