Art. 4. Norma finanziaria 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2000 e' istituito il capitolo 2874 con denominazione "fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale pubblica" con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con prelevamento di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali". 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 27 marzo 2000 MORI