Art. 5. Modifiche all'art. 6-bis della legge regionale n. 7/1983 1. Il secondo e terzo comma dell'art. 6-bis della legge regionale n. 7/1983 sono sostituiti dai seguenti: "La Regione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa determinazione della quota delle relative spese da assumere a carico della Regione stessa e le modalita' di intervento, approva: a) le iniziative di interesse regionale, acquisito il parere del comitato tecnico per attivita' culturali, trasmettendone l'elenco alle province; b) le sovvenzioni previste dalla legge a favore delle istituzioni culturali di interesse regionale, dei comitati organizzatori e dei centri culturali polivalenti. Entro il 30 giugno le province concedono i contributi per le iniziative di competenza, sentiti i propri comitati tecnici di promozione culturale previsti dall'art. 6-ter"