Art. 8.
         Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 7/1983
    1.  Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 7/1983 e'
sostituito dal seguente:
      "Ai  fini della presente legge sono riconosciute istituzioni di
interesse  regionale,  con  deliberazione  della giunta regionale, le
istituzioni  culturali, aventi sede o sezione autonoma in Liguria e i
requisiti  di  cui  all'art.  4,  che  svolgono da almeno cinque anni
consecutivi la loro attivita'.".