Art. 9. Modifica all'art. 25 della legge regionale n. 7/1983 1. Al primo comma dell'art. 25 della legge regionale n. 7/1983 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) una dettagliata relazione illustrativa dei progetti culturali per i quali si richiede l'intervento regionale e provinciale; c) un preventivo finanziario ed un piano di finanziamento delle singole iniziative da cui risulti la copertura al momento della domanda di meta' della spesa con fondi di soggetti pubblici e privati;".