Art. 9.
        Modifica all'art. 25 della legge regionale n. 7/1983
    1. Al primo comma dell'art. 25 della legge regionale n. 7/1983 le
lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
      "b)   una   dettagliata  relazione  illustrativa  dei  progetti
culturali   per   i   quali  si  richiede  l'intervento  regionale  e
provinciale;
      c) un preventivo finanziario ed un piano di finanziamento delle
singole  iniziative  da  cui  risulti  la  copertura al momento della
domanda  di  meta'  della  spesa  con  fondi  di  soggetti pubblici e
privati;".