Art. 10.
             Forme di consultazione delle parti sociali
    1.  Nei  comuni  con  popolazione  residente  superiore ai 15.000
abitanti  e'  istituita  una  commissione consultiva presieduta dallo
stesso sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle
associazioni   dei   consumatori   e   degli  utenti,  delle  imprese
commerciali su aree pubbliche e del comune interessato.
    2.  Nei  comuni  con  popolazione  residente  inferiore  a 15.000
abitanti  puo'  essere  istituita  la  commissione di cui al comma 1.
Qualora   le  commissioni  non  siano  istituite,  i  comuni  sentono
obbligatoriamente  le  associazioni di cui al comma 1 sulle questioni
di cui comma 4.
    3.  Le  commissioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 sono nominate dal
sindaco.  I  criteri di designazione, di rappresentanza. di durata in
carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabilite dal
sindaco sentiti i soggetti di cui al comma 1.
    4. Le commissioni sono sentite in riferimento:
      a) alla programmazione dell'attivita';
      b) alla  definizione  dei criteri generali perla determinazione
delle   aree  da  destinarsi  all'esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche e del relativo numero di posteggi;
      c) alla    istituzione,    soppressione    e    spostamento   o
ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
      d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi
e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
      e) alla   predisposizione  dei  regolamenti  comunali  e  delle
deliberazioni  regionali  e comunali aventi ad oggetto l'attivita' di
commercio su aree pubbliche.