Art. 11.
Finanziamento  delle  camere  di commercio, industria, artigianato ed
                             agricoltura
    1.  La  giunta regionale disciplina con apposita convenzione, che
prevede gli oneri a carico della Regione, le funzioni di cui all'art.
4, comma 2, lettera f) svolte dalle C.C.I.A.A.