Art. 12. Norma finanziaria 1. Per le spese di monitoraggio della rete distributiva e per l'informazione degli operatori e dei consumatori tramite a posita convenzione con le C.C.I.A.A. come previsto all'art. 4, comma 2, lettera f), e comma 4 ed all'art. 11, e' autorizzata per l'anno 2000, la spesa di L. 150.000.000. 2. All'onere di L. 150.000.000 di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per gli oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al cap. 5.2.1.1.546, utilizzando all'uopo gli stanziamenti previsti alla voce 3.6.1.1.9045 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000. 3. Alla determinazione delle spese per gli interventi previsti dal comma 1 si provvedera' a decorrere dall'esercizio finanziario 2001 con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e' apportata la seguente variazione: la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 3.4.2.1.4961 "Spese per l'osservatorio per il monitoraggio dell'entita' e dell'efficienza della rete distributiva" e' incrementata di L. 150.000.000.