Art. 12.
                          Norma finanziaria
    1.  Per  le  spese  di monitoraggio della rete distributiva e per
l'informazione  degli  operatori  e  dei consumatori tramite a posita
convenzione  con  le  C.C.I.A.A.  come  previsto all'art. 4, comma 2,
lettera f), e comma 4 ed all'art. 11, e' autorizzata per l'anno 2000,
la spesa di L. 150.000.000.
    2.  All'onere  di  L.  150.000.000 di cui al comma 1, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  della  dotazione  finanziaria di
competenza  e  di  cassa  del "Fondo globale per gli oneri relativi a
spese  correnti  per  l'adempimento  di funzioni normali derivanti da
nuovi   provvedimenti   legislativi"  iscritto  al  cap. 5.2.1.1.546,
utilizzando all'uopo gli stanziamenti previsti alla voce 3.6.1.1.9045
dello  stato  di  previsione delle spese del bilancio per l'esercizio
finanziario 2000.
    3.  Alla  determinazione  delle spese per gli interventi previsti
dal  comma  1  si  provvedera' a decorrere dall'esercizio finanziario
2001  con  legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai
sensi  dell'art. 22,  comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n.
34 e successive modificazioni ed integrazioni.
    4.  Allo  stato  di  previsione  delle  spese  del  bilancio  per
l'esercizio  finanziario 2000 e' apportata la seguente variazione: la
dotazione  finanziaria di competenza e di cassa del cap. 3.4.2.1.4961
"Spese   per   l'osservatorio  per  il  monitoraggio  dell'entita'  e
dell'efficienza  della  rete  distributiva"  e'  incrementata  di  L.
150.000.000.