Art. 13.
                          Diritti acquisiti
    1.  Sono  fatti salvi, agli operatori che esercitano il commercio
su  aree  pubbliche,  i diritti acquisiti all'entrata in vigore della
presente legge.
    2.  Entro  sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente
lee  gli  operatori concessionari di posteggi mercatali che non hanno
presentato   la  domanda  di  conversione  e  non  hanno  ottenuto  a
nassegnazione  del  loro  o di altro posteggio, secondo la previgente
normativa  regionale,  possono inoltrare domanda al comune competente
per   ottenere   una   nuova   autorizzazione  e,  se  possibile,  la
riassegnazione,  del  medesimo  posteggio gia' avuto in concessione o
l'assegnazione  di  altro posteggio. In tal caso non si applicano i'e
procedure ed i criteri di assegnazione di cui alle presente legge.