Art. 13. Diritti acquisiti 1. Sono fatti salvi, agli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti all'entrata in vigore della presente legge. 2. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente lee gli operatori concessionari di posteggi mercatali che non hanno presentato la domanda di conversione e non hanno ottenuto a nassegnazione del loro o di altro posteggio, secondo la previgente normativa regionale, possono inoltrare domanda al comune competente per ottenere una nuova autorizzazione e, se possibile, la riassegnazione, del medesimo posteggio gia' avuto in concessione o l'assegnazione di altro posteggio. In tal caso non si applicano i'e procedure ed i criteri di assegnazione di cui alle presente legge.