Art. 14. Disposizioni per le camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura 1. Le C.C.I.A.A. procedono entro il termine di centottanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge al completamento delle attivita' convenzionalmente stabilite a seguito della delega di funzioni di cui alla legge regionale 20 aprile 1995, n. 25 "Norme e direttive per l'esercizio del commercio su aree pubbliche". 2. Entro il termine di cui al comma 1, le C.C.I.A.A. trasmettono: a) ai comuni sede del posteggio o dei posteggi, nel caso di autorizzazione non frazionata, la documentazione riguardante le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera B) della legge 28 marzo 1991, n. 112 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche"; b) ai comuni di residenza, compresi quelli di altre regioni la documentazione riguardante le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera C) della legge n. 112/1991; c) ai comuni di residenza, compresi quelli di altre regioni, domande di autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera C) della legge n. 112/1991 che sono pervenute dopo la data di entrata in vigore del titolo I del decreto legislativo.