Art. 14.
Disposizioni  per  le  camere  di commercio industria, artigianato ed
                             agricoltura
    1. Le C.C.I.A.A. procedono entro il termine di centottanta giorni
dalla  data d'entrata in vigore della presente legge al completamento
delle attivita' convenzionalmente stabilite a seguito della delega di
funzioni  di  cui alla legge regionale 20 aprile 1995, n. 25 "Norme e
direttive per l'esercizio del commercio su aree pubbliche".
    2. Entro il termine di cui al comma 1, le C.C.I.A.A. trasmettono:
      a) ai  comuni  sede  del  posteggio o dei posteggi, nel caso di
autorizzazione  non  frazionata,  la  documentazione  riguardante  le
autorizzazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, lettera B) della legge
28 marzo  1991,  n.  112  "Norme  in  materia  di  commercio  su aree
pubbliche";
      b) ai  comuni di residenza, compresi quelli di altre regioni la
documentazione  riguardante  le  autorizzazioni  di  cui  all'art. 1,
comma 2, lettera C) della legge n. 112/1991;
      c) ai  comuni  di  residenza, compresi quelli di altre regioni,
domande  di  autorizzazione  di  cui  all'art. 1, comma 2, lettera C)
della legge n. 112/1991 che sono pervenute dopo la data di entrata in
vigore del titolo I del decreto legislativo.