Art. 15.
                      Disposizioni per i comuni
    1.  I  comuni  procedono,  sentiti  gli operatori interessati, al
frazionamento  delle  autorizzazioni  di  cui  all'art.  1,  comma 2,
lettera  B)  della  legge n. 112/1991 relativamente al posteggio o ai
posteggi di propria competenza, entro sessanta giorni dal ricevimento
della documentazione di cui all'art. 14, comma 2,
    2. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa
sono  convertite  nelle tipologie autorizzative previste dall'art. 28
del  decreto  legislativo  con presa d'atto del comune di residenza o
del  comune  sede  del  posteggio.  Per  i residenti fuori Regione le
autorizzazioni  di cui all'art. 1, comma 2, lettera C) della legge n.
112/1991 sono convertite dal comune di residenza.
    3.  Fino all'emanazione degli indirizzi regionali di cui all'art.
4  i comuni non possono adottare provvedimenti che comportano aumenti
o diminuzioni di posteggi nei mercati.