Art. 15. Disposizioni per i comuni 1. I comuni procedono, sentiti gli operatori interessati, al frazionamento delle autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera B) della legge n. 112/1991 relativamente al posteggio o ai posteggi di propria competenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 14, comma 2, 2. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa sono convertite nelle tipologie autorizzative previste dall'art. 28 del decreto legislativo con presa d'atto del comune di residenza o del comune sede del posteggio. Per i residenti fuori Regione le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera C) della legge n. 112/1991 sono convertite dal comune di residenza. 3. Fino all'emanazione degli indirizzi regionali di cui all'art. 4 i comuni non possono adottare provvedimenti che comportano aumenti o diminuzioni di posteggi nei mercati.