Art. 16. Attivita' con il sistema del "battitore" 1. I posteggi utilizzati dagli operatori che esercitano l'attivita' con il sistema del "battitore", non ancora assegnati in concessione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere riservati ai predetti operatori. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la giunta regionale procede alla individuazione dei posteggi di cui trattasi e degli operatori esercitanti l'attivita' con il sistema del "battitore". 2. Gli operatori di cui al comma 1, occupano i predetti posteggi, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi destinati ai "battitori" con le modalita' di cui al comma 1 non possono modificare la destinazione degli stessi. 4. I comuni non possono destinare nuove aree mercatali per l'esercizio dell'attivita' del battitore. 5. Le aree di cui sopra possono essere riassegnate dai comuni, con le modalita' previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora gli operatori "battitori" rinunciano al posteggio o non utilizzano lo stesso per periodi complessivamente superiori a dodici mesi in ciascun anno solare.