Art. 16.
              Attivita' con il sistema del "battitore"
    1.   I   posteggi   utilizzati  dagli  operatori  che  esercitano
l'attivita'  con  il sistema del "battitore", non ancora assegnati in
concessione  al  momento dell'entrata in vigore della presente legge,
devono  essere riservati ai predetti operatori. Entro sessanta giorni
dalla  pubblicazione della presente legge la giunta regionale procede
alla  individuazione  dei  posteggi di cui trattasi e degli operatori
esercitanti l'attivita' con il sistema del "battitore".
    2. Gli operatori di cui al comma 1, occupano i predetti posteggi,
a   titolo  di  assegnazione,  secondo  un  programma  di  turnazioni
concordato con i comuni interessati.
    3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al comma 5, i comuni sede dei
posteggi  destinati ai "battitori" con le modalita' di cui al comma 1
non possono modificare la destinazione degli stessi.
    4. I  comuni  non  possono  destinare  nuove  aree  mercatali per
l'esercizio dell'attivita' del battitore.
    5.  Le  aree  di cui sopra possono essere riassegnate dai comuni,
con le modalita' previste dalle presenti disposizioni regionali, solo
qualora  gli  operatori  "battitori"  rinunciano  al  posteggio o non
utilizzano  lo stesso per periodi complessivamente superiori a dodici
mesi in ciascun anno solare.